Cassazione Civile, Ordinanza n. 02895/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il licenziamento intimato a un dirigente di banca in data 20 luglio 2007 per esigenze di profonda riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’ingiustificatezza del recesso e la condanna della banca al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal c.c.n.l. dirigenti del credito. In sede di rinvio la Corte d’appello aveva rigettato la domanda, ritenendo legittimo il licenziamento. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 26 e 29 del c.c.n.l. 19 aprile 2005: con il primo ha sostenuto che la motivazione del licenziamento, richiamando l’impossibilità di individuare ulteriori ambiti lavorativi adeguati, comportasse l’applicabilità dell’obbligo di repêchage, non assolto dalla banca; con il secondo ha censurato la valutazione secondo cui l’assunzione, pochi mesi dopo, di altro dirigente nella stessa direzione non sarebbe stata indice di ingiustificatezza del recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel licenziamento del dirigente per esigenze di ristrutturazione aziendale, non opera l’obbligo di repêchage, in quanto incompatibile con il regime di libera recedibilità connesso alla posizione dirigenziale. Ha inoltre precisato che l’eventuale richiamo, nella lettera di licenziamento, all’impossibilità di trovare altre collocazioni non trasforma il repêchage in requisito di giustificatezza, ma può al più rilevare come elemento fattuale nella verifica della corrispondenza tra ragione formale e ragione reale del recesso, valutazione rimessa al merito e non censurabile nei limiti prospettati. Anche la censura sulla successiva assunzione di altro dirigente è stata ritenuta una critica al giudizio di fatto sulla congruità del tempo intercorso, estranea al vizio di violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 c.c.n.l. 19 aprile 2005 per i dirigenti dipendenti delle imprese creditizie
È richiamato come norma sulla motivazione del licenziamento; la Corte non vi riconduce un obbligo di repêchage per il dirigente licenziato per ristrutturazione aziendale.
art. 29 c.c.n.l. 19 aprile 2005 per i dirigenti dipendenti delle imprese creditizie
È richiamato come norma relativa all’indennità supplementare; la Corte esclude che la sua operatività discenda dalla sola mancata prova del repêchage nel licenziamento dirigenziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione accertamenti di fatto o valutazioni di merito, come la congruità del termine tra licenziamento e successiva assunzione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È evocato per ribadire la limitata sindacabilità in cassazione della ricostruzione fattuale, secondo l’interpretazione restrittiva consolidata delle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale non opera, in via generale, l’obbligo di repêchage, perché incompatibile con il regime di libera recedibilità del rapporto dirigenziale.
- Se nella lettera di licenziamento è richiamata l’impossibilità di reperire altre collocazioni, tale circostanza non trasforma il repêchage in un autonomo requisito di legittimità del recesso; può solo essere valorizzata come elemento fattuale per verificare la corrispondenza tra motivo apparente e motivo reale del licenziamento.
- Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per contestare valutazioni di merito, quali la congruità del tempo intercorso tra il licenziamento e la successiva assunzione di altro lavoratore, quando il giudice di merito abbia svolto un apprezzamento fattuale non sindacabile nei limiti del ricorso per cassazione.
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