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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02891/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico di lavori. In primo grado e in appello era stata affermata la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, della società committente insieme all'appaltatrice e alla società poi fallita, per il pagamento al lavoratore di euro 5.436,71 a titolo di retribuzioni non corrisposte. La committente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso in capo ad essa la qualifica di organismo di diritto pubblico e, conseguentemente, la riconducibilità all'esenzione dal regime di solidarietà prevista per le pubbliche amministrazioni. Denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, in combinato disposto con gli artt. 7 del d.l. n. 138 del 2002, conv. dalla l. n. 178 del 2002, e 1 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento già consolidato secondo cui la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera anche nei confronti dei soggetti privati che siano committenti di appalti pubblici, ivi compresa ANAS s.p.a., senza che trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte ha ritenuto che la tutela dei principi di evidenza pubblica e della disciplina degli appalti pubblici operi su un piano diverso rispetto alla disciplina della solidarietà, la quale mira a rafforzare la protezione dei lavoratori garantendo loro un'azione diretta verso il committente per crediti retributivi e contributivi. Nulla è stato disposto sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    La responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori dell'appaltatore opera anche se il committente è un soggetto privato che affida un appalto pubblico.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    L'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni non si estende ai soggetti privati committenti di appalti pubblici.

  • art. 9 d.l. n. 76 del 2013

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'esenzione, ma non ritenuto idoneo a mutare il principio della solidarietà ex art. 29.

  • art. 7 d.l. n. 138 del 2002, conv. dalla l. n. 178 del 2002

    Normativa richiamata nel motivo, senza incidere sull'esito, nel quadro della doglianza sulla qualificazione soggettiva del committente.

  • art. 1 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in combinato disposto, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore, prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica anche al soggetto privato che affidi un appalto pubblico di lavori.
  • L'esenzione dalla disciplina della solidarietà prevista per le pubbliche amministrazioni non opera automaticamente in favore di enti o società privati solo perché svolgano funzioni o attività connesse a un appalto pubblico.
  • La disciplina della tutela dei lavoratori nell'appalto e quella dei principi di evidenza pubblica perseguono finalità diverse e operano su piani distinti; la seconda non elide la prima.
  • In tema di responsabilità solidale del committente, il lavoratore può agire direttamente nei confronti del committente per ottenere le retribuzioni e i contributi dovuti in relazione all'appalto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazione
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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