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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02740/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una persona a ottenere dall'INPS l'assegno mensile di assistenza dal 1° gennaio 2006 e, al compimento del 65° anno di età, l'assegno sociale, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi oltre accessori. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo tali prestazioni. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza sostanziale sollevata in appello, fondata sul tempo trascorso tra il rigetto amministrativo della domanda e l'azione giudiziaria; (2) violazione del medesimo art. 42, comma 3, e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la domanda giudiziale fosse tardiva perché la domanda amministrativa era stata presentata il 30.12.2005, rigettata con comunicazione non oltre l'11.1.2008, e il ricorso giudiziale era stato depositato il 4.9.2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la decadenza prevista dall'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 si applichi anche ai dinieghi per ragioni non sanitarie, purché il provvedimento di rigetto sia esplicito e comunicato all'interessato. Ha inoltre affermato che tale decadenza, essendo posta a tutela di interessi pubblici connessi a prestazioni di fonte legale e a spese gravanti sui bilanci pubblici, è rilevabile anche d'ufficio e per la prima volta in cassazione, nei limiti in cui non siano necessari nuovi accertamenti di fatto e salvo il giudicato interno. Poiché la Corte territoriale non aveva statuito sull'eccezione, la sentenza è stata cassata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per il riesame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003

    La norma sulla decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria si applica sia ai dinieghi amministrativi per ragioni sanitarie sia a quelli per ragioni diverse, purché il rigetto sia esplicito e comunicato all'interessato.

  • art. 23, comma 2, d.l. n. 355/2003

    Ha differito al 31.12.2004 l'entrata in operatività della disciplina di cui all'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 nella parte concernente il ricorso amministrativo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza integra vizio denunciabile in cassazione e comporta cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 2969 c.c.

    La decadenza in esame è assoggettata alla disciplina che consente la rilevabilità d'ufficio, poiché posta a tutela di un interesse pubblico alla certezza delle determinazioni incidenti su spese pubbliche.

  • art. 38 Cost.

    Le prestazioni assistenziali coinvolgono interessi costituzionalmente rilevanti, ma ciò non esclude l'applicazione della decadenza prevista dalla legge.

Massime di principio

  • La decadenza per l'azione giudiziaria in materia di prestazioni assistenziali opera anche quando il diniego amministrativo derivi da ragioni non sanitarie, se il provvedimento di rigetto è espresso e portato a conoscenza dell'interessato.
  • Una decadenza posta a presidio della certezza delle spese pubbliche può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione, purché la questione sia decidibile senza nuovi accertamenti di fatto e non sia coperta da giudicato interno.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione ritualmente sollevata integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione con rinvio.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per omessa pronuncia sulla decadenza, il secondo motivo relativo alla tempestività nel merito resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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