Cassazione Civile, Ordinanza n. 02740/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una persona a ottenere dall'INPS l'assegno mensile di assistenza dal 1° gennaio 2006 e, al compimento del 65° anno di età, l'assegno sociale, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi oltre accessori. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo tali prestazioni. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza sostanziale sollevata in appello, fondata sul tempo trascorso tra il rigetto amministrativo della domanda e l'azione giudiziaria; (2) violazione del medesimo art. 42, comma 3, e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la domanda giudiziale fosse tardiva perché la domanda amministrativa era stata presentata il 30.12.2005, rigettata con comunicazione non oltre l'11.1.2008, e il ricorso giudiziale era stato depositato il 4.9.2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la decadenza prevista dall'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 si applichi anche ai dinieghi per ragioni non sanitarie, purché il provvedimento di rigetto sia esplicito e comunicato all'interessato. Ha inoltre affermato che tale decadenza, essendo posta a tutela di interessi pubblici connessi a prestazioni di fonte legale e a spese gravanti sui bilanci pubblici, è rilevabile anche d'ufficio e per la prima volta in cassazione, nei limiti in cui non siano necessari nuovi accertamenti di fatto e salvo il giudicato interno. Poiché la Corte territoriale non aveva statuito sull'eccezione, la sentenza è stata cassata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per il riesame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003
La norma sulla decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria si applica sia ai dinieghi amministrativi per ragioni sanitarie sia a quelli per ragioni diverse, purché il rigetto sia esplicito e comunicato all'interessato.
art. 23, comma 2, d.l. n. 355/2003
Ha differito al 31.12.2004 l'entrata in operatività della disciplina di cui all'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 nella parte concernente il ricorso amministrativo.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza integra vizio denunciabile in cassazione e comporta cassazione della sentenza impugnata.
art. 2969 c.c.
La decadenza in esame è assoggettata alla disciplina che consente la rilevabilità d'ufficio, poiché posta a tutela di un interesse pubblico alla certezza delle determinazioni incidenti su spese pubbliche.
art. 38 Cost.
Le prestazioni assistenziali coinvolgono interessi costituzionalmente rilevanti, ma ciò non esclude l'applicazione della decadenza prevista dalla legge.
Massime di principio
- La decadenza per l'azione giudiziaria in materia di prestazioni assistenziali opera anche quando il diniego amministrativo derivi da ragioni non sanitarie, se il provvedimento di rigetto è espresso e portato a conoscenza dell'interessato.
- Una decadenza posta a presidio della certezza delle spese pubbliche può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione, purché la questione sia decidibile senza nuovi accertamenti di fatto e non sia coperta da giudicato interno.
- L'omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione ritualmente sollevata integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione con rinvio.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per omessa pronuncia sulla decadenza, il secondo motivo relativo alla tempestività nel merito resta assorbito.
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