Cassazione Civile, Ordinanza n. 02894/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una società farmaceutica e un lavoratore per i periodi 15 giugno-16 settembre 2005 e 2 novembre 2005-28 febbraio 2006. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha dichiarato nulle le clausole di apposizione del termine, ritenendo generiche e non specificamente verificabili le causali indicate nei contratti: per il primo, "ragioni di carattere produttivo per supporto all'incremento volumi produttivi"; per il secondo, "ragioni di carattere produttivo per Sutent cps - Clinical supply, Ipr en e Medrol reformulation". Ha quindi convertito il primo contratto in rapporto a tempo indeterminato, ordinato la riammissione in servizio e condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, liquidata in sette mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse richiesto un onere probatorio ulteriore e non previsto dalla legge, fondato sul raffronto matematico tra produzione precedente e successiva, e avesse esteso indebitamente la ratio della norma; (2) violazione dell'art. 8 l. n. 604/1966, contestando la quantificazione dell'indennità risarcitoria, che sarebbe stata influenzata dall'ambiguità delle clausole e dall'incertezza ingenerata nel lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che il giudice di merito non aveva imposto alla società un improprio raffronto matematico tra livelli produttivi, ma aveva correttamente applicato il principio per cui il datore di lavoro deve specificare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive che giustificano il termine. Le causali indicate nei contratti sono state giudicate troppo vaghe o incomprensibili, dunque inidonee a soddisfare l'onere di specificazione imposto dalla legge. È stato respinto anche il secondo motivo, perché la liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, parametrata ai criteri dell'art. 8 l. n. 604/1966, rientra nel potere valutativo del giudice di merito; la Corte territoriale aveva considerato, in modo non implausibile, le dimensioni dell'azienda, il numero dei dipendenti, la durata dei contratti e il comportamento delle parti, sicché la censura mirava in sostanza a un riesame del merito non consentito in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
il datore di lavoro deve specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive che giustificano l'apposizione del termine; non è richiesto un onere probatorio ulteriore diverso dalla specificazione delle causali
i criteri di quantificazione dell'indennità richiamata dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 restano affidati alla valutazione del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
prevede l'indennità risarcitoria dovuta in caso di conversione del contratto a termine illegittimo, da liquidare secondo i criteri dell'art. 8 l. n. 604/1966
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel contratto a tempo determinato la causale appositiva del termine deve essere indicata in modo specifico, circostanziato e verificabile, così da rendere trasparenti e immutabili le ragioni giustificative del termine per tutta la durata del rapporto.
- Una causale formulata in termini generici, vaghi, meramente produttivistici o comunque incomprensibili non soddisfa l'onere di specificazione imposto dalla disciplina del lavoro a termine e comporta l'illegittimità della clausola di termine.
- La censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione di merito sulla adeguatezza della causale o sulla quantificazione dell'indennità, se il giudice di appello ha applicato criteri legali e reso una motivazione non implausibile.
- La liquidazione dell'indennità risarcitoria conseguente alla conversione del contratto a termine spetta al giudice di merito entro la forbice legale e può essere contestata in legittimità solo per vizi radicali della motivazione.
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