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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02748/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a far dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra la banca e varie società appaltatrici presso le quali ella aveva prestato attività di monitoraggio e gestione dei sistemi di posta elettronica, assistenza per malfunzionamenti e anomalie di rete, help desk e sicurezza dei sistemi informatici di produzione. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provata l’illegittimità degli appalti, valorizzando in particolare il know-how specialistico richiesto e la prova testimoniale raccolta. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 3, L. n. 1369/1960 per erronea valutazione della prevalenza del know-how rispetto ai mezzi materiali dell’impresa; (2) violazione degli artt. 1, comma 3, e 3, comma 1, L. n. 1369/1960, degli artt. 20-29 D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (3) violazione e falsa applicazione degli artt. 20-29 D.Lgs. n. 276/2003 e, quanto al rischio economico, dell’art. 3, comma 1, L. n. 1369/1960. In sostanza, la ricorrente chiedeva una rivalutazione delle prove per sostenere che si trattasse di appalto di mera manodopera e non di appalto genuino.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e, nella sostanza, mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, perché la censura riguardava soltanto l’apprezzamento delle prove già acquisite e non l’utilizzazione di prove non introdotte o l’inosservanza delle regole legali di valutazione. Ha richiamato il principio secondo cui, nei casi di appalto ad alta intensità di manodopera, occorre verificare l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, il reale assoggettamento dei dipendenti al suo potere direttivo, l’impiego di mezzi propri e l’assunzione del rischio d’impresa; ma ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la genuinità degli appalti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, L. n. 1369/1960

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la non genuinità dell’appalto e il divieto di interposizione di manodopera; la Corte ne esclude la violazione perché la doglianza mira a una diversa lettura dei fatti e delle prove.

  • art. 3, comma 1, L. n. 1369/1960

    invocato in relazione al rischio economico dell’appalto; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina dell’interposizione di manodopera, ma ritiene la censura inammissibile perché fattuale.

  • artt. 20-29 D.Lgs. n. 276/2003

    la Corte li richiama per i criteri di liceità del genuino appalto e per distinguere l’appalto dall’interposizione illecita di manodopera; applica il principio dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore e del rischio d’impresa.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai poteri officiosi; non se si contesta il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dei limiti legali, o attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    la Corte richiama il principio per cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di appalto di opere o servizi, specie se ad alta intensità di manodopera, la genuinità del contratto va verificata accertando che l’appaltatore assuma un risultato autonomo mediante una propria organizzazione dei mezzi e del lavoro, con esercizio effettivo del potere direttivo sui dipendenti e assunzione del rischio d’impresa.
  • È incompatibile con il giudizio di legittimità il ricorso che, pur formalmente deducendo violazioni di legge, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi limitati: non per contestare il convincimento del giudice sulla maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre, ma solo se siano state utilizzate prove estranee al processo o attribuito valore legale a prove che non lo hanno.
  • Un motivo di ricorso formulato in modo promiscuo, senza distinguere chiaramente tra violazione di legge e vizio motivazionale, può essere dichiarato inammissibile quando impedisca la precisa sussunzione delle censure.
  • Quando il giudice di merito motiva compiutamente sulla sussistenza di un appalto genuino, il controllo di cassazione non può tradursi in una rivalutazione del know-how, dei mezzi utilizzati e dell’assetto organizzativo emerso dalle prove.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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