Cassazione Civile, Ordinanza n. 02750/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione proposta dalla società ai sensi dell'art. 390 c.p.c., aderita dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, con accoglimento dell'istanza di estinzione e regolazione delle spese secondo quanto richiesto dalle parti (nel testo disponibile la motivazione finale è interrotta, ma l'esito processuale risulta chiaramente quello dell'estinzione).
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante e dalla successiva pretesa del lavoratore di vedere computato per intero, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, tutto il periodo svolto in apprendistato. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità delle clausole collettive che escludevano tale computo integrale e aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'anzianità maturata durante l'apprendistato, con condanna della società al pagamento dei relativi importi. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la disciplina previgente e imperativa imponeva il riconoscimento dell'intero periodo e che la contrattazione collettiva non potesse escluderlo. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) inapplicabilità della L. n. 25 del 1955 all'apprendistato professionalizzante, per l'autonomia della nuova fattispecie disciplinata dal D.Lgs. n. 276 del 2003; 2) incompatibilità della disciplina previgente con la nuova regolazione del recesso e dell'anzianità; 3) erronea interpretazione delle espressioni "considerare utile" e "computare", sostenendo che l'autonomia collettiva potesse graduare il riconoscimento del periodo formativo, come nell'accordo sindacale che attribuiva rilevanza solo a parte del periodo; 4) insussistenza di una discriminazione indiretta per età ai sensi della direttiva 2000/78/CE. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però rinunciato al ricorso, con adesione del controricorrente e richiesta di estinzione del processo con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente formulata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
L. n. 25 del 1955, art. 19
Nella decisione di merito richiamata nel testo era stata ritenuta norma imperativa che imponeva il computo dell'attività svolta in apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 57
La società ricorrente ne invocava l'autonomia e la portata sostitutiva rispetto alla disciplina previgente dell'apprendistato; la Corte d'appello aveva invece escluso che tali norme derogassero al riconoscimento dell'anzianità.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina del recesso del nuovo apprendistato professionalizzante fosse incompatibile con quella previgente e non implicasse il mantenimento dell'anzianità maturata.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato per l'interpretazione letterale e sistematica delle espressioni normative rilevanti in tema di apprendistato e anzianità di servizio.
Direttiva UE 2000/78, artt. 1 e 2
Richiamata dalla ricorrente per contestare la configurabilità di una discriminazione indiretta per età; il testo non consente di ricavare una statuizione di merito della Corte di cassazione sul punto, essendo intervenuta la rinuncia.
Cass. S.U. n. 20074/2010
Citata nei gradi di merito per affermare l'equivalenza sostanziale delle espressioni normative considerate e la natura imperativa della disciplina sull'utilità del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal ricorrente e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure, sicché non si consolidano principi di diritto nuovi sulla questione sostanziale controversa.
- Ai fini classificatori, in presenza di estinzione del giudizio, l'esito prevalente va attribuito alla parte resistente solo in senso processuale, poiché il ricorso non viene accolto.
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