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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35271/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una pretesa esattoriale, deducendo la prescrizione del credito. Il Tribunale di Roma aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere e, ritenendo il ricorrente soccombente virtuale perché avrebbe proposto tardivamente l'opposizione, lo aveva condannato alle spese. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., dell'art. 615 c.p.c., degli artt. 2943 e 2967 c.c. e dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente reputato tardivo il ricorso e, conseguentemente, aveva illegittimamente posto le spese a carico dell'opponente invece che dell'amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non era tardiva, poiché era stata proposta per eccepire la prescrizione; di conseguenza era errata l'individuazione del dies a quo del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 sulla base della data di acquisizione dell'estratto di ruolo. Poiché la cessazione della materia del contendere era intervenuta per effetto della definizione normativa sopravvenuta, il giudice di merito aveva errato nel condannare il ricorrente alle spese in applicazione della soccombenza virtuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di merito e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito tra le parti; le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate non ripetibili.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite, ritenuta erronea la sua applicazione in base alla soccombenza virtuale

  • art. 92 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese e alla loro regolazione

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato nel motivo, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione proposta per eccepire la prescrizione non era tardiva

  • art. 2943 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato nel motivo in tema di prescrizione

  • art. 2967 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato nel motivo in tema di prescrizione/onere probatorio

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    il termine per l'opposizione non decorreva dalla data di acquisizione dell'estratto di ruolo nel caso concreto

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per la proposta del relatore

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per la proposta del relatore

  • art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    cessazione della materia del contendere ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    la cessazione della materia del contendere è sopravvenuta in base a questa disposizione

  • L. n. 136 del 2018

    convertito dalla L. n. 136 del 2018

    conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come base della cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • In tema di opposizione all'esecuzione, quando il debitore deduce la prescrizione del credito, l'impugnazione non può essere considerata tardiva per il solo fatto che la data di acquisizione dell'estratto di ruolo sia successiva, se tale elemento è stato erroneamente assunto come dies a quo del termine di impugnazione.
  • La soccombenza virtuale deve essere valutata con riferimento alla fondatezza originaria della pretesa e del mezzo di opposizione: se l'opponente avrebbe avuto ragione nel merito, non può essere condannato alle spese solo perché il processo si è chiuso per cessazione della materia del contendere.
  • Quando la Corte rileva che non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, può cassare limitatamente alla statuizione sulle spese e decidere nel merito disponendo direttamente la compensazione delle spese di merito.
  • Nel processo civile, la regolazione delle spese conseguente a cessazione della materia del contendere non può prescindere dalla corretta valutazione della posizione sostanziale delle parti e della tempestività dell'opposizione proposta.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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