Cassazione Civile, Ordinanza n. 19645/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice, assunta dall'università nel 1989 come assistente tecnico, dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia nell'aprile 1993 aveva iniziato a svolgere mansioni medico-assistenziali presso l'unità operativa di chirurgia d'urgenza e dei trapianti. Con delibera del 2004 il direttore generale dell'azienda ospedaliera le aveva riconosciuto un'equiparazione economica al dirigente medico; con successiva delibera del 2015 tale atto era stato ritenuto nullo e la dipendente era stata riassegnata alle mansioni della qualifica originaria. Nei gradi di merito erano state rigettate le domande di accertamento del diritto allo svolgimento delle mansioni medico-assistenziali, di disapplicazione e nullità della delibera del 2015, di condanna al pagamento delle differenze retributive e di risarcimento del danno. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6 d.lgs. 502/1992 e 20 l. 241/1990, sostenendo che vi fosse un procedimento amministrativo, sufficiente l'accettazione e applicabile il silenzio assenso; 2) omessa pronuncia e violazione degli artt. 6 d.lgs. 502/1992, 2103 c.c. e 21-octies l. 241/1990, per asserita incompetenza del direttore generale a revocare l'assegnazione; 3) violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 502/1992, delle preleggi e del d.lgs. 517/1993, sostenendo che al luglio 1993 o comunque al 31.10.1992 ricorressero i presupposti per la sanatoria; 4) ulteriore violazione della medesima disciplina, assumendo che la sanatoria non fosse mai stata abrogata e legittimasse la prosecuzione delle mansioni mediche; 5) riproposizione della domanda risarcitoria in caso di decisione nel merito; 6) violazione degli artt. 1226 e 2729 c.c. per il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, deducendo una presunzione di evoluzione professionale diversa se non fosse stata impiegata nelle mansioni mediche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione d'appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 20 l. 241/1990, nel testo applicabile ratione temporis, riguarda i procedimenti autorizzatori relativi ad attività private e non si applica al rapporto di pubblico impiego; inoltre l'accertamento sulla mancanza di un formale provvedimento di assegnazione costituiva un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, per di più in presenza di doppia conforme. Ha respinto il secondo motivo osservando che non vi era omessa pronuncia, poiché la reiezione della pretesa era implicita nella ratio della sentenza; ha anche rilevato che gli artt. 2103 c.c. e 21-octies l. 241/1990 non erano pertinenti, trattandosi di atto di gestione del rapporto e non di provvedimento amministrativo. Ha respinto il terzo e il quarto motivo perché la disciplina dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 502/1992 richiedeva comunque il possesso della laurea in medicina alla data del 31 ottobre 1992, requisito mancante in capo alla ricorrente; la modifica del 1993 è stata letta come chiarimento dell'ambito applicativo e comunque non superava il requisito temporale essenziale. Il quinto motivo è rimasto assorbito perché condizionato all'accoglimento dei precedenti. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e della loro idoneità a fondare una presunzione è riservata al giudice di merito, salvo vizio di sussunzione non dedotto in modo utile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Vengono indicati i parametri del ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente per violazione di legge e omessa pronuncia.
Nel testo applicabile ratione temporis disciplina il silenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori relativi ad attività private; non è applicabile al rapporto di pubblico impiego.
La sanatoria per lo svolgimento di funzioni assistenziali nelle strutture universitarie richiede il possesso dei presupposti soggettivi previsti dalla norma, incluso il requisito temporale della laurea in medicina alla data del 31.10.1992.
È letto come norma che specifica l'ambito soggettivo della sanatoria e chiarisce i profili interessati, senza eliminare il requisito temporale essenziale.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia; la Corte afferma che non vi è omessa pronuncia quando la decisione reietti implicitamente la pretesa incompatibilmente con la sua ratio.
Ritenuto non pertinente nel caso, poiché la controversia riguarda una cogestione università/azienda ospedaliera e un atto di gestione del rapporto, non un ordinario demansionamento in senso civilistico.
Ritenuto non pertinente perché l'atto contestato non è qualificato come provvedimento amministrativo, ma come atto di gestione del rapporto di lavoro.
artt. 11 e 12 preleggi
Richiamati per l'interpretazione della disciplina transitoria e del rapporto tra testo originario e modificato dell'art. 6 d.lgs. 502/1992.
Richiamato a sostegno della domanda di risarcimento, ma non accolto perché il danno non è stato ritenuto dimostrato.
La Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e della loro idoneità probatoria spetta al giudice di merito.
La domanda risarcitoria era stata riproposta in via condizionata all'eventuale decisione nel merito, evenienza non verificatasi.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso previsto dalla l. 241/1990, nel testo applicabile ratione temporis, riguarda i procedimenti autorizzatori relativi ad attività private e non si estende automaticamente agli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego.
- In sede di legittimità, la doglianza di omessa pronuncia non è fondata se la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto compatibile con la ratio della sentenza, anche in assenza di un'espressa motivazione sul singolo capo di domanda.
- Le norme eccezionali di sanatoria o equiparazione di funzioni devono essere interpretate restrittivamente: il possesso dei requisiti soggettivi e temporali richiesti dalla legge deve risultare integrale e non può essere desunto in via estensiva.
- La modifica normativa successiva può essere letta come chiarimento dell'ambito applicativo della disposizione originaria quando il dato letterale comune confermi il requisito essenziale richiesto dalla disciplina previgente.
- La valutazione degli indizi ai fini della prova presuntiva, inclusi i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di sussunzione o motivazione nei limiti consentiti.
- La domanda di risarcimento del danno, compreso il danno da perdita di chance, richiede allegazione e prova del pregiudizio e del nesso causale; non basta la mera prospettazione di una diversa evoluzione professionale ipotetica.
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