Cassazione Civile, Ordinanza n. 25051/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione ha richiesto alla concessionaria il recupero del maggior prelievo erariale unico (PR.E.U.) relativo a quattro terminali da gioco rinvenuti presso un esercizio commerciale e risultati non collegati telematicamente alla rete dell’Amministrazione. La società aveva impugnato l’atto, ottenendo in primo grado l’accoglimento; in appello, però, la decisione era stata riformata con riconoscimento della responsabilità solidale della concessionaria. In Cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) violazione del giudicato esterno, perché la CTR avrebbe ignorato precedenti decisioni favorevoli in cause analoghe; 2) nullità per motivazione apparente e violazione delle norme sul giudicato interno, assumendo che la CTR avesse trascurato l’esclusione della responsabilità diretta della società pronunciata in primo grado; 3) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di specificità; 4) violazione dell’art. 39-quater d.l. 269/2003 e delle norme costituzionali richiamate, per avere attribuito alla concessionaria una responsabilità che avrebbe dovuto gravare solo sugli autori materiali della manomissione; 5) violazione del favor rei e dell’art. 3 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la novella del 2009 avrebbe ristretto la responsabilità al solo gestore/autore dell’illecito; 6) nullità per motivazione apparente anche in punto sanzioni. L’Agenzia si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso il giudicato esterno, osservando che i precedenti richiamati riguardavano soltanto questioni interpretative dell’art. 39-quater e non il medesimo rapporto giuridico, essendo invece necessari, per il giudicato, identità di soggetti, fatto costitutivo e rapporto sostanziale. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sul giudicato interno e quello sulla specificità dell’appello, rilevando anche la mancata trascrizione dell’atto di appello nel ricorso per cassazione e, nel merito, la sufficiente specificità dei motivi di gravame. Soprattutto, ha ribadito il principio secondo cui, nel vigore della disciplina applicabile ratione temporis, il concessionario di rete è soggetto passivo del maggior PR.E.U. e risponde in via principale, e poi solidale con l’autore dell’illecito se quest’ultimo sia individuato; la solidarietà prevista dalla norma non ha natura sanzionatoria ma funzione di garanzia dell’integrità dei flussi tributari, sicché la successiva modifica normativa del 2009 non opera retroattivamente e non integra un caso di lex mitior. Ha infine escluso il vizio di motivazione apparente anche sul punto sanzioni, ritenendo chiaro il percorso argomentativo della CTR e, in ogni caso, carente di interesse la censura. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Il giudicato esterno opera solo quando ricorra identità del medesimo rapporto giuridico sostanziale; non basta che i precedenti abbiano deciso la stessa questione interpretativa in cause diverse.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sui profili di giudicato e di responsabilità tributaria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Le doglianze sulla motivazione apparente e sulla violazione delle norme processuali sono state scrutinare nei limiti del sindacato di legittimità.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno per acquiescenza, esclusa dalla CTR.
L’appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la riproposizione delle ragioni di dissenso può essere sufficiente se consente di comprendere le censure.
Il principio di specificità dell’appello richiede chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di critica, senza formule sacramentali.
Richiamato in via analogica per il contenuto specifico dell’atto di appello nel sistema delle impugnazioni.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti, inclusa la trascrizione o sintesi essenziale dell’atto di appello quando se ne contesti la specificità.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; è censurabile solo la motivazione mancante o meramente apparente.
La disciplina del favor rei non si applica quando la sopravvenienza normativa non elimini la responsabilità del concessionario, che resta solidale per il fatto illecito altrui.
Nella formulazione applicabile ratione temporis, la norma individua il concessionario quale responsabile principale del maggior PR.E.U. e, se identificato l’autore dell’illecito, quale coobbligato solidale; la solidarietà ha funzione di garanzia e non sanzionatoria.
art. 39-quinquies d.l. 269/2003
La disposizione è richiamata per evidenziare che la vera norma sanzionatoria in materia di PR.E.U. è quella che disciplina specificamente le sanzioni, distinta dalla norma sull’individuazione dei responsabili.
art. 39, comma 13, d.l. 269/2003
È indicato come base della soggettività passiva del concessionario di rete per il tributo evaso in caso di trasmissione telematica difforme dei dati di gioco.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
Costituisce il riferimento agli apparecchi da intrattenimento oggetto dell’accertamento, risultati illecitamente utilizzati/manomessi.
art. 110, comma 9, lett. c), T.U.L.P.S.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla responsabilità per gli apparecchi da gioco.
art. 3, comma 1, lett. d), d.m. 12 marzo 2004, n. 4
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme tecniche sugli apparecchi da gioco.
Richiamato per il criterio interpretativo della successione delle leggi nel tempo e per l’esclusione della retroattività della novella del 2009.
art. 27 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare la responsabilità come personale e non estensibile al concessionario; la Corte ha ricondotto la fattispecie a una responsabilità solidale di garanzia.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della contestazione sulla responsabilità tributaria e sull’onere economico correlato all’illecito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non si forma sulla sola identità della questione di diritto decisa in altri giudizi, ma richiede l’identità del medesimo rapporto giuridico sostanziale, valutato in tutte le sue componenti soggettive e oggettive.
- Nel processo tributario l’appello è specifico quando individua i capi della decisione impugnata e le ragioni di dissenso in modo comprensibile; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, ma nel ricorso per cassazione chi deduce l’inammissibilità dell’appello deve riportarne o sintetizzarne essenzialmente il contenuto.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: la motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi.
- In materia di apparecchi da intrattenimento, nella disciplina applicabile ratione temporis, il concessionario di rete titolare del nulla osta può essere soggetto passivo del maggior PR.E.U. e rispondere in via principale o solidale per il tributo evaso e per gli accessori quando l’illecito sia accertato.
- La solidarietà prevista dalla disciplina del PR.E.U. non ha natura punitiva ma funzione di garanzia dell’integrità dei flussi tributari; perciò la successiva modifica normativa che restringa l’individuazione del responsabile principale all’autore materiale dell’illecito non opera retroattivamente come lex mitior se non elimina la responsabilità solidale del concessionario.
- Quando la responsabilità del contribuente deriva da una posizione di garanzia e da un meccanismo di solidarietà legale, le sanzioni collegate all’illecito possono gravare anche sul garante, non perché autore diretto, ma per l’assetto normativo di tutela del credito erariale.
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