Cassazione Civile, Ordinanza n. 21990/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento TARSU emesso dal Comune per l'anno d'imposta 2011, relativo a un centro commerciale. La società aveva contestato la pretesa facendo leva su una convenzione del 2 luglio 1997 che, secondo la propria tesi, prevedeva l'esenzione dalla TARSU; i giudici di merito avevano ritenuto valida tale convenzione e quindi illegittima la pretesa impositiva. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR omesso di rilevare la proposizione di motivi nuovi in appello; 2) violazione dell'art. 10 L. 212/2000 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che buona fede e legittimo affidamento non possano imporre la rinuncia al tributo ma semmai incidere su sanzioni e interessi; 3) omesso esame del fatto decisivo della validità della convenzione del 2 luglio 1997; 4) violazione del d.lgs. 507/1993, art. 62, e del regolamento comunale, per avere riconosciuto una esenzione totale dalla TARSU invece della sola riduzione percentuale consentita; 5) violazione della L. 212/2000, art. 7, e L. 241/1990, art. 3, per avere ritenuto irrilevante la mancata indicazione della durata della convenzione negli avvisi, trattandosi secondo il Comune di circostanza introdotta solo in giudizio. Nel corso del giudizio di legittimità il Comune ha inoltre richiamato un successivo giudicato esterno formatosi su una decisione della Cassazione che aveva già dichiarato la nullità della medesima convenzione per annualità precedenti (2007 e 2008), con conseguente legittimità di analoghi avvisi TARSU.
La decisione
La Corte ha ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi sulla sentenza di Cassazione che, tra le stesse parti, aveva già accertato la nullità della convenzione del 2 luglio 1997 nella parte in cui esonerava la società dall'assoggettamento a TARSU. Tale accertamento è stato considerato vincolante anche per l'annualità 2011, poiché riguarda un elemento costitutivo tendenzialmente permanente del rapporto tributario e non un fatto variabile da periodo a periodo. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'inammissibilità dei motivi nuovi in appello nel processo tributario.
Richiamato nel motivo di ricorso per la preclusione alla proposizione di nuove eccezioni o domande in appello nel processo tributario.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per affermare che buona fede e legittimo affidamento non impediscono la pretesa tributaria, ma al più incidono su sanzioni e interessi.
art. 3 Cost.
Richiamato con l'art. 53 Cost. a sostegno della censura sulla pretesa impositiva e sul rapporto tra affidamento e capacità contributiva.
art. 53 Cost.
Richiamato con l'art. 3 Cost. nel contestare la decisione di merito sulla rinuncia al tributo per effetto dell'affidamento del contribuente.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Richiamato per sostenere che la disciplina della TARSU consentirebbe solo una riduzione percentuale e non un'esenzione totale.
art. 6, comma 4, lett. b, regolamento comunale
Richiamato per sostenere che il regolamento prevedeva soltanto una riduzione della superficie imponibile o della misura del prelievo, non l'esenzione integrale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per censurare la motivazione degli avvisi di accertamento, ritenuta dal Comune correttamente integrata dal richiamo alla convenzione e non affetta da difetto originario.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per sostenere che gli avvisi fossero sufficientemente motivati e che la durata della convenzione non dovesse essere considerata elemento decisivo non menzionato nell'atto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità richiamata in relazione alle doglianze per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma di legittimità richiamata per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Applicato dalla Corte per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune può precludere il riesame della questione anche per annualità d'imposta successive, quando l'accertamento riguarda un elemento costitutivo tendenzialmente permanente del rapporto e non fatti variabili da periodo a periodo.
- L'autonomia dei singoli periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato esterno rispetto a questioni che attengono alla validità o invalidità di un presupposto giuridico stabile della pretesa tributaria.
- Quando la decisione impugnata si fonda esclusivamente su un titolo o accordo già definitivamente dichiarato invalido tra le stesse parti, tale sopravvenuto giudicato impone la cassazione della sentenza e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito.
- In presenza di giudicato esterno sulla nullità della convenzione invocata dal contribuente per ottenere l'esenzione, l'ente impositore può riproporre la pretesa per annualità successive senza che rilevi la precedente impostazione di merito favorevole al contribuente.
- Il principio di tutela del legittimo affidamento non viene qui valorizzato come limite alla debenza del tributo, poiché la decisione è assorbita dall'accertamento definitivo della nullità del titolo esonerativo.
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