Cassazione Civile, Ordinanza n. 21556/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dai coeredi di un contribuente deceduto, per dare esecuzione a un giudicato tributario che aveva riconosciuto al de cuius il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990, 1991 e 1992, in applicazione della normativa agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L’Agenzia, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, aveva sostenuto di aver già adempiuto solo in parte e, soprattutto, che il rimborso dovesse comunque essere limitato alla metà dell’importo riconosciuto dalla sentenza di cognizione, per effetto dello ius superveniens di cui all’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito in l. n. 123 del 2017, che disciplina i limiti di attuazione dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate. Con il ricorso per cassazione l’Amministrazione ha censurato: 1) la mancata dichiarazione di inammissibilità del giudizio di ottemperanza, assumendo che la sentenza presupposta non contenesse una vera condanna; 2) la violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato, per non avere la CTR applicato il limite quantitativo al rimborso e per avere escluso la rilevanza dello ius superveniens nella fase esecutiva/di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo, osservando che la sentenza di cognizione, pur confermando il primo grado, conteneva un comando sufficientemente interpretabile come obbligo di rimborsare il 90% dell’IRPEF eccedente. Ha ritenuto fondato, in linea di principio, il secondo profilo, affermando che la disciplina sopravvenuta sui limiti di rimborso si applica alla fase esecutiva e al giudizio di ottemperanza, anche se il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, poiché i controricorrenti hanno dichiarato di aver già ricevuto i pagamenti dovuti nelle more del giudizio, la Corte ha escluso che ciò rendesse inammissibile il ricorso per acquiescenza dell’Ufficio e ha ritenuto non necessario cassare con rinvio: è stata quindi corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., lasciando ferma la decisione finale favorevole ai contribuenti. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia.
Norme richiamate
il giudizio di ottemperanza tributario serve a dare concreta attuazione al comando del giudicato e consente al giudice di precisarne il contenuto e le modalità esecutive
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
la disciplina dei rimborsi per i benefici fiscali connessi agli eventi calamitosi opera nei limiti delle risorse stanziate e rileva nella fase esecutiva/di ottemperanza
art. 16-octies D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017
lo ius superveniens disciplina le modalità e i limiti di attuazione dei rimborsi, applicandosi ai giudizi esecutivi e di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore
richiamato quale ulteriore intervento normativo sui fondi destinati all’esecuzione dei rimborsi
primo comma n. 4 e n. 5; n. 3
parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio
art. 384, quarto comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza cassazione con rinvio, quando il dispositivo resta conforme a diritto
l’acquiescenza preclusiva dell’impugnazione deve essere anteriore alla proposizione del gravame
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato in relazione al contributo unificato, con esclusione dell’ulteriore importo per l’Amministrazione prenotata a debito
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a prendere atto del giudicato, ma deve individuare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire e le concrete modalità di attuazione del rimborso.
- Le sopravvenienze normative che disciplinano limiti, tempi e modalità di erogazione dei rimborsi incidono sulla fase esecutiva e di ottemperanza, anche quando il diritto sostanziale al rimborso sia stato già accertato con sentenza definitiva.
- La previsione di limiti quantitativi al rimborso, collegata alla disponibilità di specifiche risorse pubbliche, non elimina il diritto sostanziale già riconosciuto, ma ne regola l’attuazione procedimentale.
- In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell’ottemperanza deve attivare gli strumenti previsti dalla contabilità pubblica, eventualmente tramite commissario ad acta, per assicurare la piena esecuzione del giudicato.
- Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione non integra di per sé acquiescenza alla sentenza impugnata e non determina inammissibilità dell’impugnazione in assenza di rinuncia espressa.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, un singolo motivo può contenere più profili di doglianza purché la formulazione consenta di coglierli con chiarezza e di esaminarli separatamente.
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