Cassazione Civile, Ordinanza n. 07453/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato il compenso all’avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provasse una comunicazione valida, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non poteva gravare sul PM la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto l’inammissibilità per carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione del Tribunale era comunque conforme all’interpretazione già affermata dalla Cassazione: per l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato si applica il rito sommario e il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché l’opposizione era comunque tardiva anche rispetto a tale termine, l’inammissibilità è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio oppositivo esperibile avverso il decreto di pagamento del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"sono regolate dal rito sommario"
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono soggette al rito sommario.
Il decreto di liquidazione è assimilato, ai fini dell’impugnazione, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile.
Corte cost. n. 106/2016
Conferma che all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte.
Richiamato come norma violata in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova sulla comunicazione/conoscibilità dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, si applica il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- Il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, ai fini del rimedio oppositivo, è trattato secondo il rito sommario e va equiparato, per struttura impugnatoria, a un provvedimento decisorio e definitivo soggetto a termini di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa tale da consentire una chiara comprensione della vicenda sostanziale e processuale.
- Il ricorso è inammissibile anche quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, salvo che il ricorrente non indichi argomenti idonei a mutare l’orientamento.
- Quando la decorrenza del termine d’impugnazione non è provata nei termini dedotti dalla parte, resta comunque applicabile il termine lungo dalla pubblicazione del provvedimento, se il provvedimento è decisorio e definitivo.
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