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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20677/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano (13/01/2023) che, dopo il giudizio di primo grado, ha: confermato la condanna per rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) nei confronti di Gilardoni e Foti; dichiarato estinto per prescrizione i reati relativi a presunte distorsioni di procedure di affidamento (art. 353-bis c.p.) e falsi collegati; assolto Viola e Gilardoni dall'accusa di corruzione (capo 23) e aveva accolto varie altre assoluzioni o proscioglimenti. Il Procuratore generale ha impugnato per insufficiente valutazione probatoria, errata qualificazione giuridica (corruzione propria vs per l'esercizio della funzione), omesse considerazioni su intercettazioni e atti ANAC, non corretta applicazione dell'art. 353-bis, vizio nella valutazione delle attenuanti generiche e nella misura della pena. Alcuni imputati hanno proposto ricorsi incidentali chiedendo assoluzioni per diverse posizioni (in particolare per la non configurabilità del reato 353-bis in caso di affidamento diretto).

La decisione

La Cassazione ha emesso decisione mista: ha dichiarato inammissibili vari motivi del Procuratore generale ma ha accolto parzialmente il suo ricorso sui capi relativi alla corruzione (capo 23) e sul trattamento sanzionatorio, annullando la sentenza per Gilardoni e Viola con rinvio per nuovo giudizio su quel capo e sulla determinazione delle attenuanti/pena. Ha però accolto i ricorsi di alcuni imputati (Ferro, Petrocelli e Lucini) con annullamento senza rinvio rispetto al capo 1) (art. 353-bis) perché il fatto non sussiste, ritenendo che l'art. 353-bis non sia applicabile alle condotte consistenti nel ricorso ad affidamenti diretti che non implicano un atto equipollente al bando di gara. Ha altresì ritenuto fondati profili critici sulla motivazione in relazione alle attenuanti generiche e alla misura della pena, rinviando per integrazione motivazionale. Quanto ai falsi collegati a taluni capi, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del P.G. per carenza di interesse in relazione a reati ormai prescritti. Per gli imputati nei cui confronti è stato annullato il capo 1) la sentenza è annullata senza rinvio; per Gilardoni e Viola si rinvia su capo 23) e sanzioni; per gli altri imputati in parte sono confermate le statuizioni civili e le condanne civili nei confronti di Comune di Como.

Norme richiamate

  • art. 353-bis cod. pen.

    La Corte interpreta questa norma restrittivamente: non è configurabile per condotte consistenti nel ricorso ad affidamenti diretti o nella mala gestio amministrativa che non incidono su una procedura concorsuale o su un atto equipollente al bando; la norma tutela condotte che incidono su procedure competitive e non può essere estesa per analogia a fattispecie diverse.

  • art. 326 cod. pen.

    Rivelazione di segreti d'ufficio: la divulgazione dell'elenco ditte partecipanti a gara è stata ritenuta idonea a mettere in pericolo il corretto svolgimento della competizione e quindi integrativa del reato, salvo valutazioni di tenuità del fatto.

  • art. 318 cod. pen.

    Corruzione per l'esercizio della funzione: la Corte richiama che, se l'atto comunque persegua l'interesse pubblico disciplinato dalla norma attributiva del potere e non violi un dovere specifico, l'ipotesi applicabile è quella di corruzione per l'esercizio della funzione e non necessariamente la corruzione propria.

  • art. 319 cod. pen.

    Corruzione propria: la Corte rinvia al giudice di merito la determinazione se la condotta integri questa fattispecie, richiedendo prova che l'agente abbia inteso realizzare l'interesse privato del corruttore in violazione specifica dei doveri.

  • art. 360 cod. pen.

    La cessazione della qualità di pubblico ufficiale non esclude la rilevanza penale se il fatto si riferisce alla funzione già esercitata: applicata per valutare la posizione di Viola che, pur cessato, aveva svolto atti e mediazioni riferibili all'ufficio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che la sua applicazione richiede che siano indicati elementi decisivi e non può essere chiesta in cassazione senza puntuali dati di fatto.

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Regola di inammissibilità: Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi motivi del Procuratore generale per mancanza di interesse quando i reati si sono prescritti.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiesta di interesse concreto per l'impugnazione: la Corte ricorda che il P.M. deve perseguire un risultato pratico, non solo teorico, per avere interesse a cassare una pronuncia ormai estinta per prescrizione.

  • d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), artt. 57, 90, 132

    Richiamati come riferimento normativo per la disciplina degli affidamenti, varianti e presupposti di pubblica utilità: la Corte richiede che la valutazione di legittimità degli atti che evitano gara sia ancorata ai presupposti normativi e non assume automaticamente il valore di 'atto equipollente' al bando.

  • sentenza Corte costituzionale n. 98/2021

    Principio di tassatività e divieto di estensione analogica in malam partem delle fattispecie penali: la Corte costituzionale richiede chiarezza sulle condotte punibili, argomento ripreso dalla Cassazione per escludere estensioni della fattispecie di cui all'art. 353-bis.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Limiti al proscioglimento in presenza di prescrizione: la Cassazione richiamail principio secondo cui l'assoluzione meramente per prescrizione impedisce che la Corte supplisca valutazioni di fatto che spettano al giudice di merito salvo casi di manifesta evidenza.

  • art. 592 cod. proc. civ.

    Regime delle spese civili: la Corte conferma la condanna degli imputati soccombenti, anche parzialmente, al rimborso spese della parte civile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione del Pubblico ministero richiede un interesse concreto e pratico: se il reato impugnato si è prescritto, l'appello in cassazione può essere inammissibile per difetto di interesse.
  • L'art. 353-bis cod. pen. si applica alle condotte che incidono su una procedura competitiva o su un atto che abbia funzione analoga al bando; non può essere esteso per analogia a condotte consistenti nella scelta di affidamenti diretti o nella mala gestio amministrativa che non alterano una procedura concorsuale.
  • La cessazione della qualifica di pubblico ufficiale non esclude la responsabilità penale se il fatto si riferisce alla funzione già esercitata (art. 360 c.p.): l'attività post-cessazione può essere ricondotta all'ufficio se funzionalmente collegata.
  • Nelle ipotesi di corruzione va attentamente valutata la distinzione tra corruzione 'propria' e quella 'per l'esercizio della funzione': per la prima occorre prova che l'agente abbia volontariamente inteso realizzare l'interesse privato in violazione specifica dei doveri, per la seconda può bastare che l'atto sia stato comunque rivolto a perseguire l'interesse pubblico ma in connessione con utilità ricevuta.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) deve essere prospettata con elementi fattuali decisivi e il giudice d'appello deve motivare; in cassazione la deduzione generica non è sufficiente.
  • La configurabilità di reati connessi ad appalti pubblici richiede attenzione al momento procedurale leso: manipolazioni del bando o condotte che condizionano la procedura concorsuale rientrano nell'ambito penale, mentre condotte di elusione consistenti nella mancata indizione della gara possono trovare tutela nelle altre fattispecie penali o nel diritto amministrativo, ma non automaticamente nell'art. 353-bis.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio quando ritiene che il fatto non sussista; invece rinvia quando sono necessari nuovi accertamenti di merito o integrazione motivazionale (es. qualificazione giuridica della corruzione, valutazione attenuanti e misura della pena).
  • La parte civile può ottenere la condanna al risarcimento anche se il reato è stato dichiarato non punibile per particolare tenuità, purché vi sia accertamento della responsabilità (sussistenza del fatto e colpevolezza).

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