Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30016/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un imprenditore individuale operante nel settore della panificazione un avviso di accertamento per l'anno 2007, rideterminando reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base di una verifica della Guardia di Finanza svolta con metodo analitico-induttivo. L'accertamento si fondava sull'utilizzo di percentuali medie di resa della farina e del lievito acquistati, al netto degli sfridi, e sul prezzo medio di vendita dei prodotti. Dopo un primo accoglimento parziale in CTP, la CTR aveva confermato in sostanza la correttezza del metodo accertativo, pur nel quantum. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario privo di poteri dirigenziali, anche alla luce della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale; 2) nullità delle sentenze di merito per motivazione contraddittoria; 3) omessa pronuncia sulle doglianze svolte in appello, tra cui la carenza di motivazione e l'arbitrarietà della quantificazione; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle ricette dei fornitori che avrebbero dimostrato una diversa resa del lievito; 5) violazione delle regole sulla prova presuntiva ex art. 39 d.P.R. 600/1973, perché le risultanze sulla resa delle materie prime sarebbero state incoerenti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione sulla carenza di potere del sottoscrittore o del delegante non proposta nei gradi di merito; ha inoltre richiamato il principio per cui, in tema di accertamenti tributari, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sugli incarichi dirigenziali non incide sulla validità degli atti sottoscritti da funzionario delegato di carriera direttiva. Gli altri motivi sono stati dichiarati o infondati o inammissibili, poiché diretti a contestare valutazioni di merito, la motivazione della sentenza regionale ritenuta sufficiente, l'omessa pronuncia esclusa dalla considerazione che la CTR aveva affrontato le questioni essenziali, e il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. escluso perché le ricette richiamate erano solo elementi istruttori e non un fatto storico decisivo. In conclusione il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli atti di rettifica e gli avvisi d'accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; la nullità non discende, nel caso esaminato, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal ricorrente.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale norma sulla sottoscrizione/validità dell'atto impositivo IVA, in coordinamento con l'art. 42 d.P.R. 600/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge prospettati dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro relativo ai vizi processuali dedotti per asserita nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l'omessa pronuncia perché il giudice di merito aveva affrontato le questioni decisive.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non di elementi istruttori o di mere argomentazioni.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzo della prova presuntiva nell'accertamento analitico-induttivo; la Corte reputa la censura di merito e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • sentenza Corte costituzionale n. 37/2015

    La Corte ne esclude l'effetto invalidante sugli accertamenti sottoscritti da funzionari delegati di carriera direttiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di impugnazione dell'atto impositivo opera il principio di conversione dei vizi dell'atto in motivi di gravame: le invalidità non dedotte contro l'atto nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione sussiste solo se manca la firma del capo dell'ufficio o di un funzionario legittimamente delegato; la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sugli incarichi dirigenziali non travolge automaticamente gli atti sottoscritti da funzionari di carriera direttiva muniti di delega.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non ricorre se la sentenza, anche sinteticamente, affronta le questioni essenziali poste dalle parti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando si lamenta solo l'erronea valutazione di documenti o elementi istruttori.
  • Le contestazioni sulla scelta e sul peso delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio nell'accertamento analitico-induttivo attengono al merito e non possono essere trasformate in un sindacato di legittimità se la motivazione del giudice di merito dà conto della gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.