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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6069/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso IVA per 2.394.932,46 euro corrispondente ai costi sostenuti per fideiussioni triennali prestate per ottenere il rimborso dell'IVA relativo alle annualità 2003-2009. La controversia verteva sulla rimborsabilità di tali oneri e sulla compatibilità della normativa nazionale con i principi dell'Unione europea (neutralità, effettività, proporzionalità), nonché sulla applicabilità del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso della società, rigettato il terzo motivo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente riconoscendo la rimborsabilità dei costi delle fideiussioni. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in euro 26.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi) e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    Disciplina dei rimborsi IVA; la polizza fideiussoria prevista per ottenere il rimborso è autonoma rispetto al rapporto d'imposta e i relativi oneri sono rimborsabili.

  • legge n. 212/2000, art. 8, comma 4

    Imposta all'amministrazione l'obbligo di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi; l'espressione 'ha dovuto richiedere' va interpretata in senso funzionale alla necessità dell'onere rispetto allo scopo perseguito, comprendendo le garanzie prestate per ottenere il rimborso dell'IVA.

  • legge n. 167/2017, art. 7

    a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018

    Ha introdotto un rimborso forfetario a titolo di ristoro per i costi di fideiussione, ma la disposizione è applicabile solo alle richieste a decorrere dal 2017 e quindi non è retroattiva ai rimborsi richiesti per il periodo 2003-2009.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 21

    Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 non si applica all'azione di rimborso dei costi per fideiussione in quanto quest'azione è autonoma rispetto alla restituzione di tributi e sanzioni regolata dall'art. 19; perciò non opera la decadenza biennale richiamata dall'Amministrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE (e principi UE: neutralità, effettività, proporzionalità)

    I principi dell'ordinamento comunitario richiedono che il sistema di rimborso IVA non imponga rischi finanziari al soggetto passivo; ciò giustifica la tutela del contribuente e la rimborsabilità degli oneri necessari per ottenere il rimborso.

Massime di principio

  • I costi sostenuti per fideiussioni prestate al fine di ottenere il rimborso dell'IVA sono generalmente rimborsabili: la polizza fideiussoria è considerata autonoma rispetto all'obbligazione tributaria e gli oneri connessi vanno ristornati al contribuente.
  • Il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 non si applica alle azioni di rimborso dei costi delle fideiussioni, poiché tali azioni sono autonome rispetto alla restituzione del tributo disciplinata dall'art. 19.
  • Le novità normative favorevoli (es. legge n. 167/2017 che prevede un ristoro forfetario) si applicano solo alle istanze presentate nei termini specificati dalla norma e non operano retroattivamente alle richieste anteriori alla decorrenza prevista.
  • In presenza di obblighi di garanzia imposti o necessari per ottenere rimborsi IVA, la normativa e la giurisprudenza comunitaria richiedono che lo Stato non faccia gravare sul contribuente il rischio finanziario dell'IVA: ciò giustifica misure di ristoro o rimborso degli oneri connessi alle garanzie.
  • Sul piano processuale, quando la Corte d'appello respinge l'appello principale, le eccezioni del chiamante nell'appello incidentale possono essere ritenute assorbite; tuttavia la valutazione dell'ammissibilità dell'appello incidentale dipende dall'effettivo esame della questione da parte del giudice d'appello.

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