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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11146/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di dipendenti addetti alle pulizie presso l'aeroporto di Malpensa alle dipendenze di una società appaltatrice del servizio. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo datoriale di provvedere al lavaggio degli indumenti forniti per l'attività lavorativa e il risarcimento del danno da inadempimento, quantificato dai giudici di merito in una somma parametrata a un'ora settimanale di lavoro straordinario diurno per ciascun dipendente, dalla data di assunzione fino alla cessazione del rapporto o alla decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato anzitutto la qualificazione delle divise come D.P.I., sostenendo che fossero capi ordinari privi di specifica funzione protettiva e non adeguati ai rischi da prevenire; ha poi dedotto omesso esame di numerosi fatti che, a suo dire, escludevano la natura di dispositivi di protezione e la sussistenza di particolari rischi; ha censurato la liquidazione del danno, ritenendo illegittimo il criterio della retribuzione oraria anziché del costo effettivo del lavaggio; ha lamentato omessa valutazione della contestazione sul fatto che il lavaggio fosse settimanale e richiedesse un'ora; infine ha dedotto l'illegittima declaratoria di inammissibilità di documenti prodotti in appello, invocando i poteri istruttori del giudice del lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la nozione di dispositivo di protezione individuale non si esaurisce nelle attrezzature appositamente progettate e certificate, ma comprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che, in concreto, possa fungere da barriera protettiva per la salute e la sicurezza del lavoratore, in coerenza con l'art. 2087 c.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché i fatti lamentati come omessi erano stati comunque esaminati dai giudici di merito e la censura mirava a un riesame del merito. Ha respinto il quarto motivo osservando che la liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo per radicale difetto di motivazione, macroscopico scostamento dall'id quod plerumque accidit o contraddittorietà manifesta, profili non ravvisati nel caso. Ha considerato infondato il quinto motivo perché il ricorso a un criterio equitativo di quantificazione comportava una motivazione implicita di rigetto della contestazione sul criterio adottato. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo, osservando che la corte territoriale aveva valorizzato sia la tardività sia la non indispensabilità dei documenti, richiamando i limiti delle preclusioni istruttorie e il potere discrezionale del giudice del lavoro ex artt. 421 e 437 c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 74 D.Lgs. n. 81/2008

    La società lo invocava per escludere che le divise ordinarie potessero essere qualificate come D.P.I.; la Corte ha però ribadito che la nozione di D.P.I. è ampia e non limitata a strumenti appositamente creati e certificati.

  • art. 76 D.Lgs. n. 81/2008

    La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla adeguatezza dei capi ai rischi da prevenire, confermando la lettura estensiva della nozione di D.P.I.

  • art. 2087 c.c.

    È il parametro di riferimento per interpretare in senso funzionale e protettivo la nozione di dispositivo di protezione individuale, comprensiva di ogni attrezzatura che in concreto costituisca barriera contro i rischi per salute e sicurezza.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente contro la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ribadito che tale liquidazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione radicale o macroscopico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla quantificazione del danno; la Corte non ha ravvisato violazioni del riparto dell'onere probatorio, ma ha ricondotto la questione alla valutazione equitativa del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla quantificazione del danno e alla valutazione delle contestazioni; la Corte non ha ravvisato violazioni del principio di disponibilità della prova.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi discrezionali; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'apprezzamento sulla non indispensabilità dei documenti.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro consente l'acquisizione di nuovi documenti o prove in appello nei limiti della indispensabilità; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva correttamente applicato tali limiti.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nozione di dispositivo di protezione individuale va intesa in senso funzionale e concreto: non rileva solo l'attrezzatura appositamente progettata e certificata, ma qualsiasi capo o accessorio che, in relazione alle mansioni svolte, realizzi una barriera protettiva rispetto ai rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
  • In tema di cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando i fatti stessi risultano comunque valutati dalla sentenza impugnata; in tal caso il motivo tende surrettiziamente a ottenere un riesame del merito.
  • La liquidazione equitativa del danno è censurabile in sede di legittimità solo se manchi del tutto la motivazione, se la quantificazione si discosti in modo macroscopico dall'esperienza comune o se la motivazione sia radicalmente contraddittoria.
  • Quando il giudice di merito utilizza un criterio equitativo di quantificazione del danno, il rigetto implicito delle contestazioni compatibili con quel criterio può desumersi dalla stessa adozione della stima equitativa.
  • Nel rito del lavoro, l'ammissione di nuovi documenti in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; l'apprezzamento sulla loro indispensabilità, ove congruamente motivato anche in forma implicita, non è sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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