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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33978/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano proveniente da Lagos aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ancora in subordine, della protezione umanitaria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Torino aveva confermato il rigetto, ritenendo che in Nigeria, e in particolare a Lagos, non vi fosse un conflitto armato né una situazione di violenza indiscriminata; aveva inoltre escluso la protezione umanitaria per difetto di allegazioni e prova di una condizione di vulnerabilità e di un effettivo radicamento in Italia. Nel ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato l'erronea interpretazione dei fatti e delle domande e la violazione delle norme sulla protezione sussidiaria, sostenendo che in Nigeria vi sarebbe una condizione di violenza generalizzata; con il secondo ha denunciato l'erronea interpretazione dei fatti e delle domande e la violazione delle norme sulla protezione umanitaria, lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato il percorso di integrazione in Italia e gli effetti del rimpatrio sulla sua dignità personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento aggiornato sulla situazione della Nigeria, escludendo la sussistenza di violenza indiscriminata in un conflitto armato; la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva escluso la protezione umanitaria per mancanza di specifiche allegazioni di vulnerabilità e per insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare un reale grado di integrazione in Italia; anche qui il ricorrente sollecitava una diversa lettura delle prove e dei fatti. Non è stata disposta la regolazione delle spese, poiché il Ministero si era costituito tardivamente solo per eventuale partecipazione all'udienza non celebrata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito con cui il Tribunale aveva deciso in primo grado

  • art. 370 c.p.c.

    la costituzione tardiva del Ministero fuori termine non ha inciso sulle spese, essendo avvenuta solo per eventuale partecipazione all'udienza non tenuta

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato per affermare che l'errore di valutazione delle prove non è tra i vizi deducibili in cassazione

  • art. 2, comma 1, lett. g), d. lgs. 251/2007

    richiamato dal ricorrente come norma definitoria nell'ambito della protezione sussidiaria

  • art. 3 d. lgs. 251/2007

    richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione sussidiaria

  • art. 14, lett. c), d. lgs. 251/2007

    richiede la verifica, mediante informazioni aggiornate e poteri officiosi del giudice, della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in un conflitto armato

  • art. 8, comma 3, d. lgs. 25/2008

    attribuisce al giudice poteri officiosi di indagine e informazione sulla situazione del paese di rimpatrio

  • art. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008

    richiamato come base normativa della protezione umanitaria nel regime applicabile

  • art. 5, comma 6, d. lgs. 286/1998

    richiamato come base normativa della protezione umanitaria; la Corte rileva che occorrono allegazioni e prova di vulnerabilità e di compromissione dei diritti fondamentali

  • art. 4, par. 3, lett. d), Direttiva 2004/83/CE

    richiamata dal ricorrente a sostegno della protezione sussidiaria

  • art. 13, par. 3, lett. a), Direttiva 2005/85/CE

    richiamata dal ricorrente a sostegno della protezione sussidiaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    impone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo

Massime di principio

  • In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d. lgs. 251/2007, il giudice deve verificare d'ufficio, con informazioni aggiornate al momento della decisione, se nel paese di rimpatrio sussista una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato; tale accertamento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la critica mira solo a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La censura che, sotto forma di violazione di legge, contesti l'apprezzamento delle fonti informative e contrapponga una diversa lettura di rapporti o decisioni di merito è inammissibile quando non denunci un vero errore di diritto ma chieda una rivalutazione del merito.
  • Per la protezione umanitaria occorre che il richiedente alleghi e dimostri specifiche condizioni di vulnerabilità e una effettiva compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, da valutarsi in comparazione con il grado di integrazione raggiunto in Italia.
  • La valutazione dell'esistenza di una condizione di vulnerabilità, del livello di integrazione nel paese ospitante e delle conseguenze del rimpatrio appartiene al giudizio di fatto del giudice di merito; in cassazione non è consentito sollecitare una diversa ponderazione delle prove, poiché l'errore di valutazione del materiale probatorio non integra di per sé un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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