Cassazione Civile, Sentenza n. 18482/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore era stato licenziato in quanto ritenuto responsabile della sottrazione di prodotti dal magazzino. La Corte d'appello di Milano ha ritenuto il licenziamento illegittimo e ha ordinato la reintegrazione condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate (fino a un massimo di 12 mensilità). La società ha proposto cassazione contestando, in sostanza: a) che fosse stato applicato erroneamente l'art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) anziché la legge n. 604/1966, perché essa aveva prodotto documentazione attestante l'inesistenza del requisito dimensionale (meno di 15 dipendenti) e tale documentazione non sarebbe stata contestata; b) che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare come decisivi gli elementi probatori raccolti in primo grado (la corrispondenza tra i prodotti sottratti e la merce rinvenuta presso l'abitazione del lavoratore; l'assenza del codice a barre su 55 prodotti trovati), chiedendo quindi una diversa valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che si risolvevano nella richiesta di un diverso apprezzamento del materiale probatorio, ricordando il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito. Ha confermato che l'onere della prova circa l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 18 (dimensioni aziendali inferiori ai limiti) incombe sul datore di lavoro e che la Corte territoriale ha correttamente esaminato e valutato la documentazione prodotta. Ha altresì ritenuto non decisive, nella ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, gli elementi posti a fondamento del licenziamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese di giudizio (liquidate in dettaglio).
Norme richiamate
art. 18, legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Applicata dalla Corte d'appello: tutela reale (reintegro) prevista dall'art.18 è operativa quando il datore non dimostra che ricorrono fatti impeditivi (es. dimensioni aziendali inferiori ai limiti). Il datore ha l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la reintegrazione.
Ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi questa disciplina; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il datore non ha provato i presupposti che avrebbero consentito l'applicazione alternativa rispetto all'art.18.
Richiamati in relazione al sindacato sulla motivazione e sulla libertà di apprezzamento della prova da parte del giudice di merito: la valutazione delle prove spetta al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione salvo i casi tassativi di vizio motivazionale grave o errori rilevabili ai sensi dell'art.360 c.p.c.
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4 e 5)
Richiamato per delimitare i motivi di cassazione ammissibili: la Corte osserva che i ricorsi che chiedono un diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili, salvo che ricorrano i profili di vizio di motivazione o di fatto rilevabili dal n.5 (errore di fatto) nei limiti stretti indicati dalla giurisprudenza.
Richiamato sull'onere della prova: i fatti impeditivi al diritto del lavoratore (es. dimensione aziendale) sono fatti costitutivi della difesa datoriale e devono essere provati dal datore di lavoro.
Citate le regole generali sulla responsabilità per l'inadempimento: la prova dell'inesistenza del diritto del lavoratore a riprendere il posto può essere utilizzata dal datore per dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento e quindi ottenere la limitazione del rimedio alla sola indennità.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater
Richiamato in relazione all'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato e all'accertamento dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- Quando il datore invoca la dimensione aziendale come fatto impeditivo della reintegrazione ex art. 18, l'onere probatorio grava sul datore: deve fornire prova adeguata e il mancato convincimento del giudice sul punto mantiene operativa la tutela reale (reintegrazione).
- La presenza di beni riconducibili al datore trovati presso il lavoratore è un elemento rilevante ma non automaticamente decisivo: spetta al giudice di merito valutare identità, riconoscibilità e attendibilità delle prove (es. catalogazione, codici a barre, testimonianze), e tale valutazione è difficilmente ribaltabile in cassazione.
- La cassazione limita il suo sindacato di motivazione ai vizi gravi e agli specifici profili indicati dall'art. 360 c.p.c.; le critiche che si risolvono in una diversa valutazione del merito sono inammissibili.
- Documenti prodotti in giudizio possono essere comunque esaminati dal giudice anche se non contestati formalmente: l'assenza di contestazione non impedisce al giudice di verificarne il contenuto e il valore probatorio.
- Se si vuole contrastare efficacemente una documentazione prodotta dalla controparte, la parte deve dedurne contestazione nelle prime difese utili; tuttavia l'onere di provare fatti impeditivi rimane in capo a chi li invoca.
- In generale, per evitare la reintegrazione il datore deve offrire una prova solida e coerente (documentale e, se possibile, testimoniale) del fatto addebitato e delle circostanze esimenti (es. dimensioni aziendali), altrimenti il rimedio reintegratorio ex art.18 può essere confermato.
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