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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18417/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato il suo appello avverso la pronuncia di primo grado: le era stato intimato il licenziamento per giusta causa (lettera 2.3.2009) in relazione a fatti occorsi il 31.1.2009 in sala mensa, consistiti nell'omesso bretellaggio di un'ospite non autosufficiente che cadde, nella mancata informazione alla direzione e nella mancata annotazione dell'evento sul libro delle consegne, con conseguente danno fisico all'ospite. In cassazione la ricorrente deduceva cinque motivi principali: violazione di norme processuali e sostanziali (art. 324 c.p.c., artt. 2106 e 2119 c.c., art. 360 c.p.c.), contestazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta, omesso esame di elementi decisivi (mancanza di mala fede, assenza di precedenti disciplinari, assenza di danno patrimoniale al datore, ecc.), motivazione illogica e contraddittoria della corte territoriale nella valutazione della buona fede e della rilevanza dell'omessa annotazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il primo (giudicato interno) non è fondato perché la ricorrente non ha efficacemente censurato la sequenza fatto-norma-effetto che la Corte d'appello aveva ritenuto già resa stabile dal giudicato; il secondo è infondato in quanto la Corte d'appello ha valutato le tre condotte contestate nel loro insieme e ha correttamente ritenuto sussistente un vincolo fiduciario intenso nel servizio di assistenza; il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per la disciplina della 'doppia conforme' (art. 348 ter c.p.c. / art. 360 c.p.c.), e il quinto non coglie vizi logici o contraddittorî nella motivazione. Conseguentemente la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (specificate in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, più oneri), ha disposto il regolamento secondo soccombenza e ha rilevato l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto; ha inoltre richiamato la liquidazione delle spese ai sensi del D.M. n.147/2022.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato tra le norme considerate nella doglianza ma non decisivo: la Corte non ha ritenuto sussistente violazione normativa tale da incidere sulla motivazione di merito.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri disciplinari del datore; la Corte ha comunque ritenuto legittimo l'esercizio del potere disciplinare (licenziamento) alla luce dei fatti e del CCNL applicabile.

  • art. 2119 c.c.

    Norma sulla risoluzione del rapporto per giusta causa: la Corte ha confermato che la condotta contestata integra giusta causa, considerata anche la particolare delicatezza dell'attività di assistenza e il vincolo fiduciario.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Usata per valutare le censure di cassazione: la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili i motivi fondati su falsa applicazione di norme (n.3) e su omesso esame di fatti decisivi (n.5), soprattutto alla luce della 'doppia conforme' che preclude il sindacato di cassazione quando primo e secondo grado seguono la stessa ratio decidendi.

  • art. 71 lett. k) CCNL UNEBA

    Il contratto collettivo prevede il licenziamento senza preavviso per grave negligenza che comporti pregiudizio per l'incolumità: la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie rientri nella previsione contrattuale, contribuendo alla legittimazione della sanzione espulsiva.

  • art. 71 n. 4) CCNL UNEBA

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che talune omissioni dovrebbero essere sanzionate con provvedimenti conservativi; la Corte ha invece valutato le tre condotte nel loro insieme e ritenuto la sanzione proporzionata e giustificata.

  • art. 42, comma 2 Cost.

    Evocato dalla ricorrente per richiamare standards costituzionali e valori dell'ordinamento: la Corte non ha ritenuto che tali principi impongano una diversa conclusione rispetto all'accertata gravità della condotta.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per richiamare l'obbligo di tutela della salute e sicurezza; la Corte ha comunque ritenuto che la responsabilità disciplinare della lavoratrice trovi fondamento nella violazione dei doveri connessi alla prestazione di assistenza.

  • art. 348-ter c.p.c. / art. 360 c.p.c. (richiamo alla disciplina della doppia conforme)

    La Corte ha applicato il principio della 'doppia conforme': quando primo e secondo grado sono coerenti nella ratio decidendi, il sindacato di cassazione sulle omissioni di esame di fatti decisivi è precluso, rendendo inammissibili i motivi basati su art. 360, n.5, c.p.c., se non viene dimostrata differenza tra le motivazioni.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti per l'ulteriore versamento previsto dalla norma.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Menziionato come norma che ha consentito l'intervento ed il deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero nella fase di legittimità.

  • D.M. n. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha disposto la liquidazione secondo i parametri di tale decreto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione a presunti vizi motivazionali; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni nella motivazione che configurassero profili di illegittimità costituzionale o di violazione del giusto processo.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento per giusta causa, quando la condotta riguarda la cura di persone non autosufficienti il giudice valuta con attenzione il vincolo fiduciario: omissioni che possono compromettere l'incolumità degli ospiti possono giustificare la sanzione espulsiva.
  • La presenza di una norma del CCNL che sanziona specifiche negligenze con il licenziamento può consolidare la legittimità della sanzione se i fatti si riconducono chiaramente alla previsione contrattuale.
  • Per contestare la proporzionalità della sanzione occorre incidere sulla sequenza fatto-norma-effetto; un'indicazione generica di sproporzione senza attacco puntuale agli elementi della motivazione non è efficace in appello né in cassazione.
  • La mancata annotazione di un evento nel registro delle consegne può essere valutata come elemento indiziario di mala fede o di volontà di occultamento, specie in contesti in cui altri strumenti di registrazione sono distinti per funzione.
  • In cassazione i motivi basati sull'omesso esame di fatti decisivi sono spesso inammissibili quando primo e secondo grado sono conformi nella ratio decidendi ('doppia conforme'); il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di una differenza significativa tra le due motivazioni per evitare l'inammissibilità.
  • Impostare correttamente la strategia processuale significa contestare specificamente ogni elemento della decisione di merito (fatto, norma, effetto giuridico); attacchi generici alla motivazione o richieste di rivalutazione dei fatti che replicano argomentazioni già esaminate difficilmente avranno successo.

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