Cassazione Civile, Sentenza n. 18518/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato all'autista Gordiani per fatti avvenuti il 14/11/2014 ripresi da un video pubblicato su YouTube: il filmato mostra un individuo colpire con un oggetto il parabrezza dell'autobus, l'autobus che cambia repentinamente traiettoria verso l'individuo, la caduta di quest'ultimo e poi l'inseguimento da parte del conducente che, abbandonato il mezzo con passeggeri a bordo, tenta di raggiungere l'aggressore e gli lancia contro una spranga recuperata sull'asfalto. Il ricorrente contestava la qualificazione della condotta come giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, sostenendo che si era trattato di legittima difesa o di una reazione difensiva proporzionata; deduceva anche violazioni procedurali e di diritto nella valutazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Gordiani. Ha ritenuto inammissibili e infondati i motivi di cassazione nella parte in cui richiamavano gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e, nel merito, ha confermato la valutazione di fatto della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistenti i fatti contestati e la loro illiceità. La Corte d'appello aveva motivatamente escluso che le manovre e l'inseguimento costituissero legittima difesa: ha valorizzato la brusca sterzata volontaria dell'autobus, l'abbandono del mezzo con passeggeri a bordo, il tentativo di vendetta o inseguimento di una persona ormai in fuga e il lancio di un oggetto contundente, con conseguente violazione dei doveri di correttezza e diligenza in capo ad un incaricato di pubblico servizio. Perciò la sanzione del licenziamento è stata ritenuta proporzionata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (importi liquidati: € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre oneri) e al versamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
Riferimento alla nozione di giusta causa per il recesso del datore: la Corte ha ritenuto che la condotta violenta e l'abbandono del mezzo rendessero impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
art. 2106 c.c.
Norma sui doveri del prestatore di lavoro e sulla possibile sanzione disciplinare; la Corte ha valutato la violazione dei doveri di correttezza e diligenza connessi alla funzione pubblica dell'autista.
art. 18, comma 4 e 5, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Richiamata dal ricorrente nella parte relativa all'"insussistenza del fatto contestato" e alle altre ipotesi di esclusione della giusta causa; la Corte ha chiarito che l'art. 18 comma 4 opera solo quando il fatto non sussiste, mentre qui i fatti sono stati accertati e qualificati come illeciti.
Regio Decreto 148/1931, art. 45, punto 6
Richiamato nel ricorso in tema di disciplina del rapporto di lavoro; evincibile come richiamo alle norme disciplinari storiche, ma la Corte ha deciso sulla base dei principi di correttezza e della specifica sanzionabilità della condotta.
artt. 112, 115, 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al contraddittorio; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura perchè non è stato illustrato in quale modo concreto tali articoli sarebbero stati violati.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176
Riferimento procedurale: il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma (profilo processuale).
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Richiamato in relazione al versamento del contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa richiede la verifica sia della sussistenza fattuale dell'evento sia della sua illiceità e della sua idoneità a incidere sul rapporto di fiducia; prove documentali (es. video) e la valutazione complessiva del comportamento sono decisive.
- La qualifica di legittima difesa esclude la responsabilità disciplinare solo se ricorrono gli estremi giuridici della difesa (necessità, proporzionalità, immediata e attuale pericolo); una reazione considerata vendetta, inseguimento o abbandono del servizio non rientra nella legittima difesa.
- Nelle controversie disciplinari il giudice d'appello può effettuare una propria valutazione di merito sull'accaduto (apprezzamento probatorio) che è in linea di massima incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivata; i motivi di cassazione devono indicare chiaramente la violazione normativa o di regole processuali.
- Per i lavoratori: in caso di episodio conflittuale, documentare le circostanze, attenersi alle procedure aziendali (manuali di sicurezza), evitare azioni che possano configurare abbandono del posto o vendetta e fornire subito giustificazioni circostanziate nel procedimento disciplinare.
- Per i datori di lavoro: valutare proporzionalmente le sanzioni, conservare e valutare con cura le prove (video, testimonianze), rispettare la procedura disciplinare e motivare compiutamente la sussistenza della violazione del dovere di correttezza e affidamento.
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