Cassazione Civile, Sentenza n. 18477/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato l'opposizione di Vezzaro allo stato passivo del fallimento, escludendo il credito di € 5.138,86 relativo a quote di T.F.R. conferite a un Fondo di Previdenza Complementare (F.P.C.). Il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente non avesse provato la legittimazione all'insinuazione in mancanza dell'atto costitutivo del Fondo o altra documentazione idonea a dimostrare se il conferimento del T.F.R. fosse avvenuto mediante mandato/delegazione di pagamento (che lascia la titolarità del credito al lavoratore) oppure mediante cessione del credito (che trasferisce la titolarità al Fondo). Il ricorrente denunciava violazioni di norme del codice civile e della disciplina sulla previdenza complementare (art. 2120 c.c., art. 8 d.lgs. 252/2005 e altre) e lamentava errori procedurali relativi alla mancata ammissione allo stato passivo nonostante la proposta del curatore e la contumacia del Fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo processuale (secondo motivo) ma ha accolto i primi e terzi motivi di ricorso. Ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Vicenza in diversa composizione per nuovo esame, regolando anche le spese di giudizio. La Corte ha enunciato e ribadito principi di diritto: in materia di previdenza complementare il generico "conferimento" del T.F.R. lascia aperta la possibilità che si tratti di delegazione/mandato o di cessione del credito; in caso di fallimento del datore di lavoro, se il rapporto con il Fondo è qualificabile come mandato/delegazione il contratto si scioglie e la legittimazione ad insinuarsi al passivo spetta di regola al lavoratore; le quote accantonate presso il datore di lavoro che non siano state versate al Fondo mantengono natura retributiva fino al versamento effettivo e quindi sono insinuabili dal lavoratore, salvo prova di cessione del credito al Fondo; il Fondo di garanzia INPS può subentrare per surrogazione a favore del lavoratore qualora intervenga ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 80/1992.
Norme richiamate
art. 98 legge fallimentare
Norma richiamata in tema di opposizione allo stato passivo; la Corte ha valutato correttamente l'onere probatorio del lavoratore nell'opposizione allo stato passivo.
art. 78 legge fallimentare
Lo scioglimento del mandato in caso di fallimento: il contratto di mandato/delegazione si scioglie con l'apertura della procedura, con effetti sulla titolarità delle somme accantonate.
art. 2120 c.c.
Richiamato in relazione alla natura retributiva del T.F.R.; la Corte conferma che la quota di T.F.R. accantonata presso il datore di lavoro ha natura retributiva fino al versamento al Fondo.
art. 1188 c.c.
Citato dal ricorrente nella domanda; riguarda l'individuazione del destinatario di quote di retribuzione, ma la Corte richiama la prevalente qualificazione come rapporto di mandato tra lavoratore e datore.
art. 1260 c.c.
Norma sulla cessione del credito; la Corte richiede di verificare se il conferimento del T.F.R. sia stato in concreto una cessione di credito futuro al Fondo.
art. 1268 c.c.
Riferimento alla delegazione di pagamento; la qualificazione tra delegazione/mandato e cessione è decisiva per la titolarità del credito in caso di fallimento.
art. 1269 c.c.
Richiamato in tema di delegazione e incarico al datore di lavoro di eseguire il versamento al Fondo; ne consegue il carattere mandatario del rapporto se così configurato.
art. 8 d.lgs. 252/2005
Disposizione sulla modalità di finanziamento delle forme pensionistiche complementari (contributi e conferimento del T.F.R.); la norma non esclude né determina automaticamente la natura giuridica del conferimento, che va ricostruita in concreto.
art. 14 d.lgs. 252/2005
Attribuisce agli statuti dei fondi la disciplina operativa (trasferimenti, riscatto, ecc.), richiamata nella valutazione dell'autonomia negoziale delle parti.
art. 5 d.lgs. 80/1992
Regola l'intervento del Fondo di garanzia INPS per i contributi omessi: il Fondo può integrare i contributi omessi e diventa surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi versati.
art. 2751bis n.1 c.c.
Richiamato in relazione alla rilevanza del carattere previdenziale per eventuale privilegio; la Corte distingue la natura retributiva delle somme accantonate dalla natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo.
art. 23 comma 8-bis D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Previsione procedurale utilizzata per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel processo.
legge delega 243/2004
Principi direttivi in materia di previdenza complementare (tra cui la previsione della contitolarità del diritto alla contribuzione), utili alla ricostruzione sistematica della materia; la Corte la utilizza per motivare l'interpretazione favorevole al lavoratore salvo prova contraria di cessione.
Massime di principio
- Quando il lavoratore dichiara di aver conferito il T.F.R. a un fondo complementare, va accertato in fatto se il conferimento abbia natura di delegazione/mandato (il datore trattiene e deve versare) oppure di cessione del credito al Fondo; la qualificazione determina chi è titolare del credito in caso di fallimento.
- Se il conferimento è qualificabile come mandato/delegazione e il datore di lavoro fallisce senza aver versato, il mandato si scioglie con l'apertura della procedura e la titolarità del credito per le quote accantonate resta di regola al lavoratore, che può insinuarsi al passivo; il Fondo può essere titolare solo se provata la cessione del credito.
- Le somme accantonate presso il datore di lavoro come contribuzione o quote di T.F.R. mantengono natura retributiva fino al momento del versamento al Fondo; la natura previdenziale si realizza solo con l'effettivo trasferimento al patrimonio del Fondo e con l'esistenza della posizione individuale.
- L'onere della prova circa la natura del conferimento (cessione vs mandato) grava sul soggetto che ne deduce la sussistenza; la mera proposta del curatore o la contumacia della controparte non sostituiscono la prova necessaria.
- In caso di omissione contributiva comprovata e di intervento del Fondo di garanzia INPS, quest'ultimo subentra per surrogazione al lavoratore nell'ammissione al passivo per l'equivalente dei contributi integrati.
- Nei procedimenti di verifica del passivo il giudice delegato e il tribunale possono sollevare d'ufficio questioni relative alla verificazione dei fatti e delle prove; la non contestazione formale non comporta automatica ammissione del credito senza prova.
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