Cassazione Civile, Sentenza n. 18433/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Fonzo, dirigente responsabile della Direzione Capitale Sociale e Comunicazione Istituzionale, era stato licenziato per giusta causa per molteplici addebiti disciplinari (tra cui dichiarazioni mendaci agli ispettori su tre operazioni di investimento, esecuzione di cessioni di azioni senza informare il consiglio di amministrazione, difformità tra prospetti e dati di sistema, omissioni informative al consiglio, anomalie e trasferimenti di azioni con possibili effetti antiriciclaggio e fiscali, predisposizione di un modulo di sottoscrizione non approvato). Impugnò il licenziamento sostenendo, tra l'altro, che le prove fossero basate su scritture di terzi (valore indiziario), che il licenziamento fosse arbitrario/ritorsivo/discriminatorio e che la contestazione disciplinare non fosse stata tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di De Fonzo. Ha ritenuto insussistenti i vizi dedotti: non è emersa una errata applicazione delle regole sulle presunzioni (la Corte d'appello non ha fatto un utilizzo esclusivo e illegittimo di dichiarazioni di terzi ma ha considerato l'insieme delle emergenze documentali), la qualificazione della posizione dirigenziale e la rispondenza dei fatti giustificavano l'esito di merito, la censura sulla natura ritorsiva/discriminatoria è inammissibile perché si limita a una diversa valutazione dei fatti già motivata dal giudice di merito, e la contestazione disciplinare è stata ritenuta tempestiva alla luce della complessità e dell'intervento ispettivo esterno che ha fatto emergere i fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro per le censure in cassazione: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e sulla valutazione delle prove (distinzione tra vizio di diritto ex n.3 e valutazione del prudente apprezzamento ex n.5).
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudizio di valutazione delle prove: la Cassazione può censurare violazioni solo quando il giudice non abbia applicato il corretto prudente apprezzamento o abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello consentito dalla legge.
art. 2729 c.c.
Norma sulle presunzioni: richiede che le presunzioni siano "gravi, precise e concordanti". La Corte ha precisato che la censura è fondata se il giudice ha basato la presunzione su elementi privi di tali caratteristiche; nel caso concreto la Corte d'appello non ha adottato un ragionamento presuntivo illegittimo né ha fondato la decisione unicamente su indizi non corroborati.
art. 2727 c.c.
Richiamato marginalmente rispetto al valore delle scritture private di terzi: tali scritture sono atipiche e hanno valore indiziario se non confermate, e pertanto necessitano di elementi integrativi per costituire prova piena.
art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Materia della tempestività della contestazione disciplinare: la Corte ha ribadito che il principio di immediatezza va inteso in senso relativo; quando le indagini sono complesse e vi è un intervento ispettivo esterno, un certo lasso temporale può ritenersi compatibile con la validità della contestazione.
artt. 1343, 1345 e 1418 c.c.
Richiamati nella doglianza sulla nullità del licenziamento per vizio di volontà/abuso: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché si è limitata a una diversa valutazione dei fatti già esaminata dal giudice di merito.
art. 414 e ss. c.p.c.
Citazione procedurale: il procedimento passò alle forme dell'opposizione ex art. 414 e segg. dopo un mutamento di rito.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-bis
Riferimento al contributo unificato: la Corte ha disposto il versamento dell'ulteriore importo previsto per il ricorrente, avendo sussistenti i presupposti processuali.
D.M. n. 147/2022
Usato per la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha regolato le spese secondo questo decreto.
Massime di principio
- Valutazione delle prove: la valutazione di attendibilità e di concludenza delle prove è riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o per manifesta violazione delle regole probatorie.
- Scritture di terzi: le dichiarazioni o scritture provenienti da terzi hanno valore prevalentemente indiziario se non confermate; possono comunque concorrere a formare convincimento se corroborate da altri elementi documentali o circostanze rilevanti.
- Presunzioni: una presunzione probatoria è legittima solo se gli elementi su cui si fonda sono 'gravi, precisi e concordanti'; contestare la diversa valutazione probatoria senza dimostrare la nullità di tali requisiti è di scarsa efficacia in cassazione.
- Tempestività della contestazione disciplinare: il principio di immediatezza va valutato concretamente in relazione alla complessità delle indagini e al ruolo del lavoratore; investigazioni complesse e attività ispettive esterne possono giustificare un intervallo temporale tra fatto e contestazione.
- Accuse di ritorsione/discriminazione: per superare la valutazione del giudice di merito occorre fornire elementi specifici e nuovi che dimostrino il nesso ritorsivo o discriminatorio; una mera rivalutazione dei fatti non basta.
- Ruolo del dirigente: per i dirigenti si richiede un più elevato grado di diligenza e responsabilità; il contenuto della posizione aziendale influisce sul giudizio sulla gravità degli addebiti disciplinari.
- Singoli motivi in cassazione: le doglianze devono essere specifiche e mirate a violazioni di diritto o a manifesta illogicità della motivazione; argomentazioni che ripropongono una diversa lettura delle prove senza indicare un vizio di diritto sono inammissibili.
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