Cassazione Civile, Sentenza n. 18455/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte di UnipolSai, della sentenza d'appello che aveva dichiarato che il rapporto tra il sig. Giacobini e UnipolSai era un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato derivante da una illegittima fornitura di manodopera (pseudo-appalto) effettuata da Wave Technologies. UnipolSai deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 (sulla configurabilità dell'appalto genuino vs. interposizione di manodopera), nonché dell'art. 27 comma 2 d.lgs. 276/2003 in relazione al fatto che il licenziamento intimato da Wave non avrebbe potuto essere fatto valere da UnipolSai. Sosteneva, in sostanza, che l'attività svolta (servizi informatici di "sistemista reti"/"solver") fosse tecnologica, ad alto contenuto tecnico/intellettuale e dunque non suscettibile di organizzazione diretta dall'appaltante, e che l'appalto fosse quindi genuino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di UnipolSai e il ricorso incidentale di Giacobini. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'appalto era di fatto una illegittima somministrazione di manodopera: il lavoratore svolgeva mansioni identiche a quelle di dipendenti UnipolSai, operava negli uffici e con attrezzature della committente, era diretto e coordinato da referenti UnipolSai, partecipava a formazione organizzata per i dipendenti UnipolSai e Wave esercitava solo funzioni amministrative. La Corte ha inoltre ritenuto che l'art. 27 comma 2 (nella sua interpretazione successivamente riprodotta dall'art. 38 d.lgs. 81/2015) non include il licenziamento tra gli "atti di gestione" e comunque il licenziamento intimato da Wave era intervenuto dopo la cessazione dell'appalto, per cui non poteva produrre effetti nei confronti di UnipolSai. Sul piano delle spese, la Cassazione ha posto a carico della ricorrente principale la metà delle spese di questo giudizio di legittimità (liquidate in dettaglio) e ha compensato la restante metà.
Norme richiamate
D.lgs. 276/2003, art. 29
Per la qualificazione dell'appalto come genuino occorre valutare se all'appaltatore sia affidato un risultato autonomo raggiungibile mediante una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa. Se il potere direttivo/organizzativo è affidato al committente, si configura interposizione illecita di manodopera. La valutazione è concreta e tiene conto anche del contesto dei servizi "labour intensive" e tecnologici.
D.lgs. 276/2003, art. 27, comma 2
“tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”
La Corte osserva che il testo non include espressamente gli atti di estinzione (licenziamento). Anche alla luce dell'interpretazione autentica successiva, il licenziamento non rientra tra gli atti di gestione ricollegabili automaticamente all'utilizzatore; inoltre, perché l'effetto traslativo si operi, l'atto deve essere compiuto "per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo".
D.lgs. 81/2015, art. 38, comma 3
“Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”
Riproduzione, nella disciplina successiva, della regola di attribuzione degli atti del somministratore all'utilizzatore; la Corte tiene conto che l'interpretazione autentica successiva ha escluso che il licenziamento rientri in tali atti.
Decreto-Legge 34/2020, art. 80-bis (interpretazione autentica)
“Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ... si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”
Atto di interpretazione autentica che chiarisce in senso restrittivo la portata della regola: il licenziamento non è considerato tra gli atti di costituzione o gestione del rapporto attribuibili all'utilizzatore.
L. 1369/1960, art. 1 (richiamata)
Storicamente la legge prevedeva una presunzione assoluta di pseudo-appalto quando l'appaltante forniva i mezzi, ma con il d.lgs. 276/2003 tale presunzione è venuta meno; resta comunque rilevante l'accertamento concreto dell'apporto dell'appaltatore (capitale, know-how, mezzi immateriali) per escludere la natura di interposizione.
Codice di procedura civile, art. 92
La Corte ha applicato il principio della compensazione delle spese per 'soccombenza reciproca' quando entrambi gli appelli di secondo grado sono stati respinti, ritenendo congrua la compensazione delle spese di secondo grado e la suddivisione di quelle di cassazione.
Massime di principio
- Per stabilire se un appalto sia genuino o una somministrazione illecita, va effettuata una valutazione concreta: rilevano luogo di lavoro, strumenti usati, identità delle mansioni rispetto ai dipendenti del committente, presenza stabile di referenti del committente che dirigono e coordinano, modalità di formazione e gestione delle ferie, e l'effettiva organizzazione operata dall'appaltatore.
- La natura tecnica o intellettuale del lavoro (es. servizi informatici) non è di per sé decisiva: anche attività ad alto contenuto di know-how possono dar luogo a rapporto di lavoro subordinato se il lavoratore è integrato nell'organizzazione del committente e sottoposto al suo potere direttivo.
- L'utilizzo di mezzi o attrezzature del committente non determina automaticamente (iuris et de iure) la sussistenza di un pseudo-appalto: il giudice deve comunque accertare se l'apporto dell'appaltatore sia significativo (capitale, know-how, software, organizzazione) o marginale.
- Gli atti compiuti dal somministratore si possono intendere come compiuti dall'utilizzatore se rientrano nella 'costituzione o gestione' del rapporto e sono stati posti in essere durante il periodo di somministrazione; il licenziamento, secondo l'interpretazione autentica legislativa e la giurisprudenza più recente, non rientra tra tali atti.
- Se un licenziamento è stato intimato dopo la cessazione dell'appalto/somministrazione, l'utilizzatore non può invocarne gli effetti ai propri fini; pertanto il momento temporale dell'atto è decisivo.
- In contenziosi plurimi, la compensazione delle spese è giustificabile quando vi sia soccombenza reciproca tra le parti; in cassazione la Corte può disporre ripartizione delle spese anche in ragione della diversa entità della soccombenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18415/2023 del 28/06/2023
- Sentenza lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18417/2023 del 28/06/2023
- Sentenza lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18433/2023 del 28/06/2023
- Sentenza lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18477/2023 del 28/06/2023
- Sentenza lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18482/2023 del 28/06/2023
- Sentenza lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18518/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →