Cassazione Civile, Ordinanza n. 34762/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, confermando il primo grado, aveva annullato la pretesa su due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006 per omesso/parziale versamento dell’imposta su quattro fabbricati. La CTR aveva ritenuto che l’ente avesse già notificato alla società due precedenti atti impositivi concernenti sostanzialmente gli stessi immobili, configurando una duplicazione d’imposta. Con quattro motivi il ricorrente ha censurato: l’erroneo rilievo della duplicazione; l’erronea considerazione della classificazione catastale D/10 del fabbricato solo dal 2010 e non anche per gli anni anteriori; la violazione delle norme sull’imprenditore agricolo professionale; l’erronea esclusione del potere del Comune di richiedere l’ICI 2005 perché gli immobili sarebbero già stati assoggettati ad accertamento nel 2008 e quindi non vi sarebbe obbligo dichiarativo ulteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse fondata su un accertamento di fatto comune ai due gradi, ossia l’esistenza di una duplicazione impositiva sui medesimi fabbricati per le annualità considerate. Inoltre, ha applicato il limite della c.d. doppia conforme: il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, sicché risultava precluso il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il Comune alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è scrutinabile in cassazione quando opera il limite della doppia conforme e il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è inammissibile quanto ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
art. 54, comma 2, D.L. 83/2012
È richiamato per l’applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, D.L. 83/2012
È richiamato in relazione alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012.
art. 1, comma 2, D.L.vo 504/1992
È evocato come norma sostanziale sull’ICI, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per effetto dell’inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
È evocato in relazione ai poteri di accertamento dell’ente e ai profili dichiarativi, ma non viene scrutinato nel merito.
art. 58, comma 2, D.L.vo 446/1997
È richiamato nel terzo motivo in tema di qualificazione del soggetto come imprenditore agricolo professionale, senza esame di merito.
art. 10, comma 1, D.L.vo 228/2001
È richiamato nel terzo motivo per la disciplina dell’imprenditore agricolo professionale, ma non viene deciso nel merito.
art. 1, comma 3, D.L.vo 99/2004
È richiamato nel terzo motivo per la qualifica di imprenditore agricolo professionale, senza scrutinio sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, opera il limite della doppia conforme e il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione se il ricorrente non evidenzia specifiche divergenze tra le due decisioni.
- La censura che investe un accertamento di fatto comune ai due gradi di merito non può essere riesaminata in sede di legittimità, salvo che il ricorrente individui una diversa base fattuale delle decisioni.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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