Cassazione Civile, Ordinanza n. 02460/2025 del 02/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta del condominio di pagamento di contributi condominiali relativi alla gestione ordinaria 2018/2019, fondati sul rendiconto approvato dall’assemblea del 6 marzo 2019 e sul relativo stato di ripartizione. La condomina ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto, contestando in sostanza la correttezza della ripartizione delle spese e la documentazione contabile, in particolare una fattura per lavori di potatura alberi emessa da una società esecutrice dei lavori. Il giudice di pace ha respinto le opposizioni; il tribunale ha rigettato gli appelli riuniti. Con il ricorso per cassazione la condomina ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme in materia condominiale e la nullità della sentenza: da un lato ha sostenuto che la fattura e la spesa non potessero essere posti integralmente a suo carico e che il giudice dovesse valutare i vizi della documentazione e trasmettere gli atti alla procura; dall’altro ha lamentato omessa pronuncia sulle richieste istruttorie relative alla contabilità e sulla domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condominio assolve l’onere probatorio producendo la delibera assembleare di approvazione della spesa e i documenti giustificativi; il titolo del credito è la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto e di riparto, non la singola fattura commerciale. Ha precisato che possono essere sindacate solo la nullità della delibera, anche rilevabile d’ufficio, e l’annullabilità solo se proposta con apposita domanda riconvenzionale; non è invece consentito far valere in via di mera eccezione i vizi di annullabilità o contestare in opposizione la documentazione contabile già confluita nel bilancio approvato. Ha inoltre rilevato che l’opposizione a precetto non può essere usata per rimettere in discussione i vizi della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondate le censure per omessa pronuncia, perché le richieste istruttorie erano prive di decisività alla luce dei limiti del giudizio, e ha escluso la lite temeraria in relazione alla soccombenza della controparte. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e, in ragione della manifesta infondatezza e della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; il titolo del credito non è la fattura bensì la delibera assembleare approvativa del riparto
citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza decisiva sulla soluzione
citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza decisiva sulla soluzione
l’approvazione del rendiconto e del riparto assembleare vincola i condomini e fonda l’obbligazione contributiva
la deliberazione assembleare produce vincolatività; l’annullabilità va fatta valere con impugnazione nel termine e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mediante apposita domanda riconvenzionale
la piena conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata valorizzata come indice di colpa grave, con condanna alle somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende
citato nel motivo di ricorso sulla pretesa nullità della sentenza, ma il motivo è stato respinto
citato nel motivo di ricorso sulla omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata
la definizione conforme alla proposta di manifesta infondatezza ha comportato l’applicazione delle conseguenze ex art. 96, commi 3 e 4
richiamato nella memoria della ricorrente, senza rilievo sulla validità del titolo
è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condominio assolve l’onere probatorio producendo la delibera assembleare di approvazione della spesa e il rendiconto; la delibera costituisce titolo sufficiente del credito.
- Il sindacato del giudice dell’opposizione è limitato alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione e della sua validità nei soli profili di nullità o di annullabilità dedotta con apposita domanda riconvenzionale; non è consentita una contestazione meramente difensiva dei vizi di annullabilità.
- Le doglianze sulla correttezza dei documenti giustificativi delle spese rendicontate devono essere fatte valere in sede di approvazione del bilancio e, se del caso, con impugnazione della delibera, non in via di mera opposizione al decreto ingiuntivo o al precetto.
- L’opposizione a precetto non può essere utilizzata per rimettere in discussione i vizi della delibera condominiale che sorregge il titolo esecutivo, quando il decreto ingiuntivo sia fondato su quella delibera.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza totale della controparte e non può essere accolta quando il giudizio si chiude con il rigetto dell’opposizione del soggetto che la richiede.
- La definizione del ricorso come manifestamente infondato in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare la condanna della parte ricorrente alle ulteriori somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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