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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41952/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Calabria che aveva accolto l'appello del contribuente e, in sostanza, escluso la debenza dell'IRAP per difetto di autonoma organizzazione. L'unico motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ripartito l'onere della prova sul presupposto dell'autonoma organizzazione e avesse sottovalutato elementi sintomatici della stessa, cioè un atto di adesione e obbligo sottoscritto con la Regione Calabria per la formazione di un giovane borsista/tirocinante e l'impiego di beni strumentali. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che la censura sull'onere della prova non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva basato il proprio convincimento sulla valutazione delle prove offerte dalle parti e non su una mera inversione dell'onere probatorio. Ha poi evidenziato la violazione dell'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non indicava adeguatamente se e dove fossero stati prodotti l'atto impositivo e la convenzione richiamata, né ne riproduceva il contenuto. In ogni caso, la censura mirava a una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione. La Corte ha inoltre osservato, sul piano di merito, che il tirocinio non è di per sé indice di autonoma organizzazione, essendo finalizzato all'apprendimento, e che il mero valore dei beni strumentali non basta se non costituisce fattore aggiuntivo o moltiplicativo del lavoro intellettuale del professionista. Nulla sulle spese, poiché il contribuente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incardinato sulla violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze investissero in realtà l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e i dati necessari a individuarne la collocazione nei gradi di merito.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446 del 1997

    Sono le norme richiamate per contestare la sussistenza del presupposto dell'IRAP, cioè l'autonoma organizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella su cui esso grava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non già quando valuti diversamente le prove ritualmente offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa del materiale probatorio e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte segnala che, essendo soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica il relativo contributo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si denuncia un vero errore di riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Chi ricorre per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso, con precisa localizzazione nei fascicoli di merito; la mancata osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta inammissibilità.
  • In materia di IRAP del professionista, il mero ricorso a un praticante o tirocinante non integra automaticamente autonoma organizzazione, perché l'attività del tirocinante ha finalità formativa e non necessariamente produttiva.
  • Anche la presenza di beni strumentali non è di per sé sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione: occorre che il capitale investito costituisca un fattore aggiuntivo o moltiplicativo rispetto all'apporto personale del professionista.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto e delle prove sotto la veste della violazione di legge; quando la censura mira a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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