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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11605/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La lite nasce da un'intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali per bollo auto riferite, secondo quanto riportato nel ricorso, agli anni 1996-2003 e 2008. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso per difetto di prova della notifica delle cartelle; in appello, invece, la CTR ha accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione ritenendo provata la notifica e respingendo le eccezioni riproposte dalla contribuente sulla asserita non autenticità/disconoscimento della copia della relata, sulla presunta carenza di motivazione dell'intimazione, sulla prescrizione del credito e sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per contraddizione tra motivazione e dispositivo e per mancanza dell'esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti; (2) ulteriore nullità per la pretesa omissione di pronuncia su eccezioni e giudicato formatosi su due precedenti sentenze della CTP; (3) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per difetto di motivazione dell'intimazione; (4) violazione delle norme sulla prescrizione del bollo auto, sostenendo che da atti dell'agente si desumesse la maturazione della prescrizione triennale; (5) violazione dell'art. 96 c.p.c. per il rigetto della domanda di responsabilità aggravata. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il quinto per difetto di specificità, e ha respinto la doglianza sull'art. 96 c.p.c. perché la soccombenza non era dell'agente ma della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la contraddizione tra motivazione e dispositivo fosse solo un evidente errore materiale, percepibile ictu oculi e quindi non idoneo a determinare nullità della sentenza; ha escluso la nullità per mancata esposizione del processo perché la sentenza consentiva comunque di ricostruire lo svolgimento della causa e le conclusioni delle parti; ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità i motivi sulla motivazione dell'intimazione, sul preteso giudicato, e sulla prescrizione, poiché il ricorso non riproduceva né allegava l'intimazione né specificava gli atti richiamati; ha infine ritenuto infondata la censura sull'art. 96 c.p.c., osservando che la responsabilità aggravata presuppone la soccombenza e che in appello l'agente della riscossione era risultato vittorioso. Le spese non sono state liquidate perché il resistente era rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme all'art. 36 del d.lgs. 546/1992 e alle norme del codice di procedura civile a sostegno della censura di nullità della sentenza tributaria

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    evocato quanto ai requisiti della sentenza tributaria e alla dedotta nullità per motivazione contrastante con il dispositivo

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il contrasto tra motivazione e dispositivo rileva solo se rende incomprensibile il decisum; nel caso concreto il contrasto era solo apparente e dovuto a errore materiale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio motivazionale della sentenza, ma la Corte esclude la nullità

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte osserva che la concisa esposizione dello svolgimento del processo non è più richiesta nel testo applicabile ratione temporis nella formulazione previgente richiamata dalla ricorrente

  • art. 132, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che nella sentenza erano comunque individuabili le conclusioni e le richieste delle parti

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa pronuncia su eccezioni e giudicato, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda il motivo

  • art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per la dedotta carenza di motivazione dell'intimazione, ma la censura è inammissibile perché l'atto non è stato riprodotto o allegato

  • art. 5 d.l. 953/1982

    invocato per sostenere la prescrizione del credito da bollo auto

  • art. 3 d.l. 2/1986 conv. in l. 60/1986

    richiamato con l'art. 5 d.l. 953/1982 per la disciplina della prescrizione del bollo auto

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave della parte soccombente; nel caso concreto la domanda è infondata perché l'agente della riscossione è risultato vittorioso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando comprometta la riconoscibilità del contenuto decisorio; se il dissenso è dovuto a un errore materiale percepibile immediatamente, il rimedio è la correzione dell'errore e non l'impugnazione per nullità.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura per omessa pronuncia, difetto di motivazione o violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La doglianza sulla motivazione di un atto impositivo o di riscossione non può essere scrutinata in cassazione se il ricorso non consente di verificare il contenuto dell'atto, non essendo sufficiente un generico richiamo al suo difetto di motivazione.
  • La prescrizione del credito e le eccezioni ad essa collegate devono essere dedotte con puntuale indicazione degli atti da cui si desumono i fatti interruttivi o la decorrenza del termine; in mancanza, la censura difetta di specificità.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza della parte contro cui è richiesta e la prova di mala fede o colpa grave; non può essere riconosciuta quando la parte destinataria della domanda risulti vittoriosa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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