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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16640/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato avvisi di accertamento I.M.U. per l’anno 2016 e T.A.S.I. per gli anni 2014, 2016 e 2017, sostenendo che la maggiore imposta fosse fondata su una variazione della rendita catastale disposta nel 2005 ma mai validamente notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata notifica dell’atto di attribuzione della rendita. In appello, invece, la domanda era stata respinta perché il giudice aveva ritenuto formato il giudicato esterno sulla notifica, in forza di due precedenti sentenze di Cassazione del 2016 relative ad annualità anteriori (I.C.I. 2004 e 2005), dalle quali risultava accertata la notifica della nuova rendita catastale in data 31 marzo 2008. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000 e dell’art. 2909 c.c., assumendo che il giudicato esterno non potesse estendersi oltre i periodi d’imposta oggetto delle precedenti decisioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata notifica della variazione catastale, oltre a un errore di interpretazione dell’art. 74 l. n. 342/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato formatosi nei precedenti giudizi aveva accertato un fatto storico permanente, cioè l’avvenuta notifica della nuova rendita catastale il 31 marzo 2008, fatto unico e non modificabile, da cui dipendeva la quantificazione dell’imposta. Tale accertamento è stato ritenuto opponibile anche nei giudizi relativi ad annualità successive della medesima imposta e, in quanto fatto costitutivo rilevante, anche nei giudizi aventi ad oggetto un’imposta diversa (T.A.S.I.). La Corte ha inoltre precisato che l’interpretazione della norma compiuta in precedenza non può formare oggetto di giudicato, ma ciò non esclude la preclusione sul fatto storico accertato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo e comunque inammissibile in presenza di doppia conforme. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e dell’Agenzia delle Entrate, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta nel ricorso

    costituisce il parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione del combinato disposto tra disciplina catastale e giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    il motivo è stato ritenuto assorbito e comunque inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 74, comma 1, L. n. 342 del 2000

    combinato disposto con art. 2909 c.c.

    non impedisce l’efficacia del giudicato esterno sul fatto storico della notifica della rendita catastale, una volta accertato in modo definitivo.

  • art. 2909 c.c.

    combinato disposto con art. 74, comma 1, L. n. 342 del 2000

    il giudicato copre il fatto storico accertato e ne preclude il riesame tra le stesse parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    inserito nell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno può espandere i propri effetti oltre la singola annualità d’imposta quando l’accertamento concerne un fatto storico a carattere permanente e non suscettibile di mutamento nel tempo.
  • Il giudicato formatosi sulla concreta avvenuta notifica di una rendita catastale preclude il riesame di tale fatto in giudizi successivi tra le stesse parti, anche se relativi ad annualità diverse della stessa imposta.
  • L’efficacia del giudicato su un fatto storico costitutivo della pretesa tributaria può operare anche in controversie riguardanti tributi diversi, quando quel fatto sia elemento comune della fattispecie impositiva.
  • L’attività interpretativa di una norma compiuta in una precedente decisione non integra, di per sé, oggetto di giudicato; resta però precluso il riesame del fatto storico definitivamente accertato che ha sorretto la decisione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme, salva la deduzione di specifiche anomalie processuali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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