Cassazione Civile, Ordinanza n. 08272/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'associazione aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito di euro 24.003,69, asseritamente derivante dall'adesione della società poi fallita all'associazione degli operatori del centro commerciale e dal correlato obbligo di contribuzione alle spese associative. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di data certa della documentazione prodotta; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'esclusione rilevando che non era stata provata la partecipazione della società all'associazione né l'esistenza di un vincolo obbligatorio verso l'associazione per gli anni richiesti. Nel ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c., omesso esame di fatti decisivi e nullità per violazione del contraddittorio, sostenendo che i contratti di affitto di ramo d'azienda, le fatture, le tabelle millesimali, la partecipazione di un rappresentante al consiglio direttivo e i pagamenti/pretesi riconoscimenti del rapporto avrebbero dimostrato l'adesione all'associazione; ha inoltre censurato l'esclusione della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, ritenuta nuova e quindi inammissibile perché proposta solo in opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, estranea al giudizio di legittimità; ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché il tribunale non aveva utilizzato prove d'ufficio ma aveva semplicemente valutato diversamente le prove offerte; ha negato rilievo decisivo agli elementi indiziari invocati, osservando che non dimostravano la partecipazione attuale della società all'associazione al tempo in cui le spese erano maturate; ha inoltre confermato che le fatture, in quanto atti formati unilateralmente dal creditore, non provavano il credito verso la massa e che le scritture contabili della creditrice non erano opponibili al curatore. Infine ha condiviso il principio per cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, sono inammissibili domande nuove rispetto a quelle proposte nella fase di verifica, sicché la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento non poteva essere introdotta per la prima volta in opposizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale base del ricorso/opposizione allo stato passivo; la controversia si colloca nel procedimento di impugnazione dello stato passivo.
disciplina il giudizio di opposizione allo stato passivo, qualificato come giudizio di natura impugnatoria che non consente domande nuove.
richiamato in relazione alla disciplina della verifica e dell'opposizione al passivo e al contraddittorio nel procedimento concorsuale.
norma richiamata per la domanda di ammissione al passivo del credito.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando valuti diversamente le prove offerte.
la doglianza non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; spettava alla creditrice dimostrare i fatti costitutivi del credito.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione non è ammessa la mera richiesta di una diversa lettura degli indizi.
invocato dalla ricorrente sulla data certa, ma ritenuto non decisivo perché il rigetto si fondava soprattutto sulla mancata prova del vincolo associativo.
le scritture contabili della creditrice non sono opponibili al curatore, che è terzo rispetto alla massa.
richiamato insieme all'art. 2709 c.c. per escludere l'opponibilità al curatore delle scritture della creditrice.
richiamato nel motivo relativo alla prova testimoniale; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla ratio decidendi.
dedotto come violato per omessa pronuncia/sconfinamento, ma la Corte esclude che il tribunale abbia introdotto una questione nuova.
invocato dalla ricorrente in tema di possibilità di modificare la domanda; la Corte esclude l'applicabilità di tali principi all'opposizione allo stato passivo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità della domanda subordinata; la Corte nega l'applicazione al procedimento ex art. 99 l. fall.
citato dalla ricorrente nel primo motivo, ma senza incidenza autonoma sulla decisione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore deve provare i fatti costitutivi del credito allegato; la mera detenzione di un bene o la presenza in un complesso aziendale non bastano, da soli, a dimostrare l'adesione a un'associazione o l'insorgenza di un'obbligazione contributiva.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore a elementi estranei al materiale probatorio; non è invece consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove documentali.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 2729 c.c. richiede di individuare un errore nell'applicazione dei canoni della presunzione grave, precisa e concordante; non è ammissibile limitarsi a proporre una diversa inferenza probabilistica sui medesimi fatti.
- Le fatture o altri atti formati unilateralmente dal creditore, di per sé, non provano il credito verso la massa fallimentare se manca la dimostrazione del rapporto fondamentale da cui il credito deriverebbe.
- Le scritture contabili del creditore non sono opponibili al curatore fallimentare, che è terzo rispetto alla massa, salvo ulteriori elementi idonei a corroborarne la valenza probatoria.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non sono proponibili domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase di verifica, poiché il giudizio ha natura impugnatoria e non consente l'applicazione, neppure analogica, delle regole sulla modifica della domanda proprie del giudizio ordinario.
- Ai fini dell'omesso esame di un fatto decisivo, la circostanza trascurata deve essere effettivamente decisiva per il quadro probatorio e per la ratio decidendi; fatti solo indiziari o riferiti a un momento storico diverso da quello rilevante non integrano il vizio.
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