Sentenza n. 925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione IV, n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2023, resa inter partes, concernente l’esito della rivalutazione per l’avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza per l’anno 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile e comunque improcedibile il ricorso contro l'esito della rivalutazione per l'avanzamento al grado di Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza per l'anno 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR Lazio relativa alla rivalutazione della procedura di avanzamento al grado di Generale di Corpo d'Armata per l'anno 2019. In primo grado aveva impugnato il provvedimento di rivalutazione adottato dalla Commissione Superiore di Avanzamento, gli atti e verbali della Commissione, i criteri di valutazione, le schede personali, la graduatoria e il relativo decreto di approvazione. Deduceva che, dopo l'archiviazione dei procedimenti penali a suo carico, la valutazione per l'avanzamento al grado di Generale di Divisione per gli anni 2013, 2014 e 2015 era stata effettuata tardivamente e che, ai fini dell'avanzamento al grado superiore per gli anni 2019 e 2020, era stato collocato in posizione non utile. Contestava inoltre le valutazioni attribuite ai generali promossi, sostenendo la maggiore consistenza del proprio curriculum e censurando la mancata valorizzazione dei periodi di comando operativo e di insegnamento. Il TAR aveva ritenuto il ricorso inammissibile per mancata contestazione delle migliori valutazioni attribuite ai pari grado collocatisi meglio in graduatoria e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato il collocamento dell'interessato in quiescenza. In appello erano stati dedotti: l'erroneità della declaratoria di inammissibilità; l'erroneità della declaratoria di improcedibilità, anche perché permaneva un interesse risarcitorio; la violazione del contraddittorio processuale per avere il TAR rilevato d'ufficio le questioni di rito senza previamente sottoporle alle parti; nonché la riproposizione dei motivi di merito non esaminati, concernenti, tra l'altro, la violazione delle regole sull'astensione e l'imparzialità, la violazione della disciplina dell'avanzamento e dei criteri ministeriali, l'illogicità, l'errore sui presupposti, l'ingiustizia manifesta, la contraddittorietà, la disparità di trattamento e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello limitatamente alla questione processuale, annullando la sentenza del TAR e rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. Il TAR aveva fondato la decisione su due questioni di rito: l'inammissibilità per mancata contestazione di tutte le posizioni migliori in graduatoria e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al collocamento in quiescenza. Secondo il Consiglio di Stato, l'eccezione dell'Amministrazione in primo grado riguardava soltanto la contestazione della valutazione di uno specifico pari grado e non l'inammissibilità dell'intero ricorso; inoltre, la questione della sopravvenuta carenza di interesse non era stata ritualmente sottoposta al contraddittorio. Il giudice di primo grado aveva quindi deciso su questioni processuali non adeguatamente prospettate alle parti, in violazione del principio del contraddittorio. Il Consiglio ha inoltre rilevato che non poteva escludersi, in astratto, la permanenza dell'interesse alla decisione ai fini risarcitori, poiché l'appellante aveva formulato una riserva di agire per il risarcimento. Le altre questioni, comprese quelle relative alla tardività delle eccezioni, alla legittimità delle valutazioni e al merito della procedura di avanzamento, sono state dichiarate assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato tra i motivi d'appello in relazione alla declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra i motivi d'appello in relazione alla declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR.
Richiamato dall'appellante in relazione ai poteri decisori del giudice e alla contestazione della graduatoria.
Impone al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d'ufficio, consentendo il contraddittorio prima della decisione.
Richiamato in relazione al termine per la riproposizione in appello delle eccezioni non accolte dal giudice di primo grado.
Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.
La violazione del necessario contraddittorio sulle questioni processuali poste a fondamento della decisione giustifica l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al TAR.
Richiamato in relazione alla permanenza dell'interesse alla decisione di annullamento quale presupposto di una possibile domanda risarcitoria.
Richiamato tra i motivi di merito riproposti, concernenti conflitto di interessi e obbligo di astensione.
Richiamato tra i motivi di merito riproposti in tema di astensione.
artt. 12, 19, 21 e 27 d.lgs. 69/2001
Richiamati tra i motivi di merito relativi alla disciplina dell'avanzamento degli ufficiali.
Richiamato quale fonte dei criteri e delle schede di valutazione utilizzati nella procedura di avanzamento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo intende fondare la decisione su una questione processuale rilevata d'ufficio, deve sottoporla previamente alle parti in modo specifico, così da consentire un effettivo contraddittorio; la violazione di tale obbligo integra la lesione del diritto di difesa e, in appello, può comportare la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
- La contestazione dell'inammissibilità per difetto di interesse riferita alla valutazione di uno specifico controinteressato o concorrente non equivale, in assenza di un'esplicita formulazione, a un'eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso; il giudice non può estendere d'ufficio l'oggetto dell'eccezione senza instaurare il contraddittorio sul punto.
- Il collocamento in quiescenza del ricorrente non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione di un provvedimento relativo all'avanzamento, quando il ricorrente abbia prospettato un interesse risarcitorio connesso all'eventuale illegittimità dell'atto.
- La rimessione al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a. è necessaria quando la sentenza di primo grado abbia definito il giudizio sulla base di questioni processuali non ritualmente sottoposte al contraddittorio, anche se il giudice d'appello non esamina il merito della controversia.
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