Cassazione Civile, Ordinanza n. 07538/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il soggetto ammesso al passivo per il compenso maturato quale amministratore della società ha impugnato il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile una parte dell’opposizione allo stato passivo e rigettato le ulteriori domande di ammissione. In concreto, il ricorrente chiedeva l’ammissione al passivo anche per crediti asseritamente maturati per prestazioni professionali rese come "responsabile dei lavori" in fase di esecuzione e di progettazione, nonché per un ulteriore periodo successivo, invocando il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e, in subordine, la riserva ex art. 96 n. 3 l.fall. Il tribunale aveva escluso la parte nuova della domanda per divieto di ius novorum, aveva negato l’ammissione con riserva perché mancava una decisione giudiziale anteriore alla dichiarazione di amministrazione straordinaria, e aveva respinto nel merito la pretesa per difetto di allegazione e prova del titolo, delle ragioni del credito, della legittimità dell’incarico auto-conferito e dell’effettivo svolgimento delle prestazioni. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazioni degli artt. 93, 98 e 99 l.fall., dell’art. 1395 c.c. e degli artt. 89-98 del d.lgs. n. 81/2008, sostenendosi che la nomina a sé stesso era stata validamente compiuta quale presidente e legale rappresentante della società, che erano stati attribuiti i poteri necessari tramite delega di funzioni e che vi era prova documentale dell’espletamento delle attività tecniche, con adeguate qualifiche professionali del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, osservando che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti costitutivi della pretesa sono stati comunque considerati, e che il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura delle risultanze probatorie. Poiché il tribunale aveva accertato in fatto che non era stata dimostrata l’effettiva esecuzione delle prestazioni professionali dedotte, la conseguente decisione di rigetto della domanda di ammissione al passivo non era censurabile per violazione di legge. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano la domanda di insinuazione al passivo e i relativi presupposti processuali.
richiamato dal ricorrente in relazione all’opposizione allo stato passivo e ai limiti delle domande proponibili.
richiamato dal ricorrente in relazione all’opposizione allo stato passivo.
richiamato dal ricorrente a sostegno della validità della nomina di sé stesso quale responsabile dei lavori.
richiamati dal ricorrente per sostenere la conformità della nomina e delle competenze richieste per l’incarico di responsabile dei lavori.
invocato per il privilegio del credito professionale rivendicato.
richiamato in relazione alla richiesta di ammissione con riserva fondata su un giudizio pendente, ritenuta inapplicabile dal tribunale perché mancava una decisione anteriore alla dichiarazione di amministrazione straordinaria.
norma processuale invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato dalla Corte per chiarire che solo l’omesso esame di un fatto decisivo, e non la semplice critica alla valutazione delle prove, è sindacabile in cassazione.
richiamato per delimitare il controllo di legittimità alla presenza di motivazione apparente, perplessa o contraddittoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove: l’apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia stato omesso l’esame di un fatto storico decisivo; non basta dedurre che non siano state esaminate tutte le prove o tutti gli elementi istruttori.
- Se il giudice di merito ha comunque considerato i fatti costitutivi della pretesa e ha motivato in modo non apparente, il giudizio sulla sufficienza e attendibilità delle prove resta insindacabile in cassazione.
- Quando venga negato in fatto lo svolgimento della prestazione dedotta a fondamento del credito, la domanda di ammissione al passivo per il relativo compenso può essere legittimamente rigettata senza che ciò integri violazione di norme di diritto.
- La parte che chiede l’ammissione al passivo deve allegare e provare sia il titolo del credito sia i fatti costitutivi della pretesa, non essendo sufficiente la sola deduzione dell’incarico o della qualità formale rivestita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →