Cassazione Civile, Ordinanza n. 01300/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di collaborazione a progetto stipulati tra una lavoratrice e una società a totale partecipazione pubblica. La lavoratrice ha chiesto che, per l’asserita mancanza di uno specifico progetto e per l’assenza di procedure concorsuali o selettive nel conferimento degli incarichi, il rapporto fosse dichiarato di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 29.4.2010, con reintegra, risarcimento del danno parametrato alle mensilità perse e regolarizzazione contributiva. La Corte d’appello ha riconosciuto l’inesistenza del progetto, ma ha escluso la conversione del rapporto ritenendo applicabile l’art. 18 del d.l. 112/2008, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, che impone per le società pubbliche o in house il reclutamento mediante procedure selettive e rende nulli i contratti stipulati in violazione di tale disciplina. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha sostenuto, con due censure sostanzialmente sovrapposte, che l’art. 18 non vieterebbe la chiamata diretta né comminerebbe la nullità del contratto in caso di omissione delle procedure selettive, sicché non sarebbe ostativa l’applicazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003; con il secondo motivo ha lamentato anche la violazione dell’art. 65 ord. giud., assumendo che la sentenza si ponesse contro la giurisprudenza di legittimità sulle società in house.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha ribadito che, nel periodo di vigenza dell’art. 18 del d.l. 112/2008, il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nelle società a partecipazione pubblica sono soggetti a procedure concorsuali o selettive; la loro omissione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. e impedisce la conversione del rapporto di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69 d.lgs. 276/2003. Ha inoltre chiarito che tale disciplina si applica anche ai contratti di collaborazione a progetto e che le pronunce delle Sezioni Unite richiamate dalla ricorrente, essendo rese su questioni di giurisdizione, non escludono questo esito sostanziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata come base dei contratti di collaborazione a progetto intercorsi tra le parti.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
invocato dalla lavoratrice per ottenere la conversione del rapporto; la Corte esclude la sua operatività quando interviene la disciplina imperativa dell’art. 18 d.l. 112/2008 sulle società a partecipazione pubblica.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
estende alle società a partecipazione pubblica le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi; la loro omissione comporta nullità del contratto.
la violazione della disciplina imperativa sul reclutamento determina nullità virtuale del contratto di lavoro o di collaborazione stipulato senza procedura selettiva.
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016
richiamato come conferma espressa di una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuale, e non come disposizione innovativa.
art. 65 ord. giud.
la Corte esclude che la decisione impugnata contrasti con la funzione nomofilattica della Cassazione, essendo conforme agli orientamenti di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008
citato dalla ricorrente come forma mediata dell’obbligo selettivo; la Corte non ne accoglie la lettura nel senso di escludere la nullità.
Massime di principio
- Nelle società a totale partecipazione pubblica, ove la normativa applicabile ratione temporis imponga procedure concorsuali o selettive per il reclutamento o il conferimento di incarichi, la stipulazione del rapporto in assenza di tali procedure integra nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c.
- La disciplina speciale sul reclutamento del personale nelle società pubbliche prevale sulla regola di conversione dei contratti a progetto prevista dall’art. 69 d.lgs. 276/2003, impedendo la costituzione giudiziale di un rapporto subordinato a tempo indeterminato quando l’instaurazione del rapporto sia vietata o subordinata a forme selettive obbligatorie.
- Le disposizioni sull’obbligo di reclutamento mediante procedure selettive si applicano non solo alle assunzioni in senso stretto, ma anche al conferimento di incarichi di collaborazione riconducibili al perimetro dell’art. 18 del d.l. 112/2008.
- Le pronunce delle Sezioni Unite rese in materia di giurisdizione sulle società in house non escludono, di per sé, la nullità del contratto o gli effetti sostanziali derivanti dalla violazione della disciplina sul reclutamento del personale.
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