Cassazione Civile, Ordinanza n. 01336/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui la Corte d’appello aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato come cuoco-pizzaiolo e aveva ritenuto inefficace il licenziamento orale asseritamente intimato il 27 novembre 2012, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni maturate, con detrazione dell’aliunde perceptum. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato le prove testimoniali e che non fosse stata dimostrata né la subordinazione né l’esistenza di un licenziamento orale. Con un secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il lavoratore non potesse limitarsi ad allegare il licenziamento, dovendo provare la volontà datoriale di risolvere il rapporto, e che la mera cessazione della prestazione fosse fatto di significato polivalente. Il lavoratore è rimasto intimato in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale testimoniale, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva comunque esaminato le testimonianze e aveva desunto la subordinazione dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, dalla continuità della prestazione quotidiana e dall’eterodirezione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: non vi era stata violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva accertato in fatto, sulla base di dichiarazioni testimoniali e presunzioni, che il licenziamento orale era stato intimato dal datore di lavoro. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, disponendo nulla sulle spese per mancata difesa dell’intimato e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il motivo ex art. 360, n. 5, non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove testimoniali, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo quando il giudice attribuisce il relativo onus ad una parte diversa da quella onerata; non quando effettua un accertamento in fatto sulla prova della volontà datoriale di risolvere il rapporto.
Le censure non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio compiuta dal giudice di legittimità.
Nel giudizio sul licenziamento il giudice di merito può avvalersi dei poteri officiosi istruttori per colmare l’incertezza probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere dalla Corte di cassazione una rivalutazione delle prove testimoniali o documentali già acquisite, ma richiede l’indicazione di un preciso fatto storico non esaminato dal giudice di merito e decisivo ai fini della controversia.
- Nelle controversie sul licenziamento orale il lavoratore deve provare che la cessazione del rapporto è riconducibile alla volontà datoriale; tale prova può essere raggiunta anche per presunzioni e mediante valorizzazione unitaria di più elementi istruttori, purché il giudice di merito compia un accertamento in fatto coerente e non si limiti alla mera cessazione della prestazione.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice applichi erroneamente la regola di riparto dell’onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando, invece, ritenga in fatto raggiunta o non raggiunta la prova del licenziamento sulla base delle risultanze istruttorie.
- L’accertamento della subordinazione può fondarsi su indici concreti quali l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, la continuità della prestazione e l’eterodirezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01300/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01316/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01329/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01332/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01340/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01342/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →