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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01342/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento per giusta causa intimato da una banca a un dipendente addetto a un ruolo di nuova istituzione, ritenuto dalla società poco collaborativo, non adeguatamente formato, talora indisponibile ad affiancamenti e, secondo la prospettazione datoriale, responsabile di scarso rendimento e mancata partecipazione a corsi di formazione obbligatori. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando reintegra e indennità risarcitoria; la corte d'appello aveva confermato, rilevando che la contestazione disciplinare era generica su diversi addebiti, che la prova testimoniale smentiva il rifiuto di collaborare, che il CCNL era stato prodotto solo parzialmente e non dimostrava l'obbligo specifico di formazione online, e che il richiamo allo scarso rendimento si fondava su un confronto non omogeneo con altri dipendenti. In cassazione la banca ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per omesso rilievo di fatti asseritamente non contestati e per errata valutazione delle prove; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell'interpretazione della contestazione disciplinare; omesso esame del documento relativo alla formazione; violazione degli artt. 116 e 421 c.p.c. per mancata valorizzazione di documenti sui dati di lavorato e sulla presunta inattività del dipendente. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste di violazioni di legge e omesso esame, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di merito; ha inoltre rilevato difetti di specificità e autosufficienza, l'inidoneità della dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. nei termini prospettati e la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la banca si limitava a contrapporre una diversa lettura della contestazione disciplinare, mentre l'interpretazione accolta dai giudici di merito era plausibile e coerente. Anche i motivi quarto e quinto sono stati respinti perché non autosufficienti, non decisivi e comunque diretti a rimettere in discussione apprezzamenti di merito sulla rilevanza delle prove; non risultava inoltre utilmente attivato il potere officioso ex art. 421 c.p.c. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata rispetto alla ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara espressamente di non applicare la regola di decisione sulle prove introdotte dalle parti o utilizza prove non dedotte, non quando attribuisce diverso peso agli elementi probatori.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori; il ricorso deve indicare fatto, dato, discussione e decisività.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione chiara degli atti e dei documenti rilevanti e del loro contenuto essenziale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È necessario depositare e indicare correttamente i documenti e gli atti posti a fondamento dei motivi di ricorso.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il vizio di omesso esame del fatto decisivo, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della contestazione disciplinare è attività di merito censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per la mera contrapposizione di una lettura diversa.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione va condotta considerando il testo nel suo complesso e i singoli elementi in modo coordinato.

  • art. 1367 c.c.

    Tra le letture possibili va preferita quella che attribuisce al testo un significato utile e coerente, se plausibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione di legge, ma al più un vizio motivazionale nei limiti consentiti in cassazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Il mancato esercizio dei poteri officiosi è censurabile solo se la parte dimostra che erano stati utilmente sollecitati e che la loro omissione è rilevante ai fini decisori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di merito sulla valutazione delle prove in denunce di violazione di legge; il ricorrente deve indicare un vero errore di sussunzione o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non deriva dal semplice dissenso sulla forza persuasiva attribuita alle prove, ma solo dall'uso di prove non introdotte dalle parti o dal rifiuto espresso di applicare la regola del decidere sulle prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice addossa l'onere probatorio alla parte diversa da quella onerata; non quando ritenga non raggiunta la prova dei fatti allegati.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; l'omessa considerazione di singoli documenti o elementi istruttori non basta se il fatto è stato comunque esaminato.
  • La contestazione disciplinare va interpretata secondo i canoni ermeneutici in modo complessivo e coerente; in cassazione non è ammessa una mera richiesta di sostituire l'interpretazione ritenuta dal giudice di merito con una lettura alternativa più favorevole al ricorrente.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio di omesso esame è ulteriormente ristretto e il ricorrente deve dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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