Cassazione Civile, Ordinanza n. 01332/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal recesso consensuale di una lavoratrice da un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società poi succeduta da altra società del gruppo. La lavoratrice aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in cui veniva determinato l'incentivo all'esodo; successivamente ha chiesto il ricalcolo della somma, assumendo che il calcolo fosse stato effettuato su un presupposto normativo poi mutato per effetto della conversione di un decreto-legge che aveva slittato in avanti l'età pensionabile, e che vi fosse un impegno verbale delle parti a correggere il conteggio dopo la conversione. Nei gradi di merito le domande sono state respinte: il Tribunale ha ritenuto operante la rinuncia contenuta nella conciliazione e la Corte d'appello ha confermato, reputando inammissibile una censura nuova e infondate le doglianze sulla pretesa invalidità della rinuncia e sulla mancata ammissione delle prove. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, formalmente prospettato come violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato il fatto storico dell'"affido verbale", ossia l'impegno assunto dalla società a ricalcolare l'incentivo alla luce della futura conversione del decreto, fatto che ella assumeva essere stato confermato dai documenti prodotti e non specificamente contestato dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse inammissibile sotto più profili: anzitutto perché, in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre, la ricorrente non aveva spiegato la decisività del fatto storico invocato né come e quando esso fosse stato oggetto di discussione tra le parti. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., il motivo è stato ritenuto carente di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato se e in quali termini l'asserito affido verbale fosse stato dedotto in primo grado, e perché la sentenza impugnata aveva già accertato che la controparte aveva contestato i fatti rilevanti, mentre l'unico dato non contestato era l'aumento dell'età pensionabile per effetto del decreto-legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel rito del lavoro impedisce la proposizione in appello di domande o eccezioni nuove; la Corte d'appello ha correttamente qualificato come nuova la doglianza introdotta solo con le note.
richiamato dalla Corte d'appello per qualificare come mutatio libelli l'introduzione tardiva di una questione non proposta originariamente e non autorizzata dal giudice.
la censura di mancata considerazione del fatto non può essere accolta se il fatto non è allegato con specificità, non risulta dedotto nei gradi di merito o non è specificamente indicato come non contestato.
in caso di doppia conforme, è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso nella doppia conforme e, comunque, richiede l'indicazione del fatto storico, della sua decisività e della sua effettiva discussione tra le parti.
la soccombenza nel giudizio di cassazione comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime della doppia conforme, il ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non viene dimostrato che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su rationes decidendi diverse sul piano fattuale.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo deve individuare con precisione il fatto storico, spiegarne la decisività e indicare in quale sede e in che termini esso sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di un fatto non contestato richiede una specifica allegazione del fatto già introdotto nel thema decidendum e una puntuale indicazione della mancata contestazione; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In presenza di una conciliazione con ampia rinuncia delle pretese derivanti dal rapporto di lavoro, la parte che invochi un errore o un diverso accordo sostanziale deve articolare coerentemente e tempestivamente le relative domande e difese, non potendo introdurre in appello questioni nuove o diverse rispetto a quelle proposte in primo grado.
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