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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01329/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni dipendenti di ANAS per il pagamento dell'incentivo previsto dalla disciplina sugli appalti pubblici, in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'Ufficio di Alta Sorveglianza di un appalto autostradale. In particolare, uno dei dipendenti era stato incaricato quale RUP, mentre altri erano stati indicati come collaboratori nella fase esecutiva. Il Tribunale aveva accolto le opposizioni di ANAS ritenendo applicabile soltanto il regolamento ANAS del 2003, che non prevedeva l'incentivo per l'Alta Sorveglianza. La Corte d'appello, invece, in parziale riforma, ha ritenuto applicabile l'art. 92 d.lgs. 163/2006 e il regolamento ANAS del 2009, riconoscendo l'incentivo al RUP e ai suoi collaboratori quantificato dal CTU, ma escludendolo per due dipendenti non destinatari di specifici incarichi. Il ricorrente principale ha censurato l'omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione del regolamento ANAS del 2003 e l'erronea determinazione della misura dell'incentivo, sostenendo anche il diritto alla quota aggiuntiva del 40% quale responsabile dell'Alta Sorveglianza. ANAS, con ricorsi principale/incidentale a seconda del procedimento, ha dedotto vizi di ultrapetizione/mutatio libelli e ha contestato l'applicazione del regolamento del 2009, sostenendo che doveva valere quello del 2003, non retroattivo e privo di previsione per l'Alta Sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché diretti contro la medesima sentenza. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di uno dei dipendenti per difetto di specificità e per errata impostazione del motivo di omessa pronuncia; ha rigettato entrambi i ricorsi di ANAS, ritenendo inammissibili le censure sul preteso mutamento della domanda e infondate quelle sulla disciplina applicabile, perché la Corte d'appello aveva correttamente individuato nel conferimento dell'incarico tramite ordine di servizio del 2009 il momento rilevante per applicare il regolamento ANAS del 2009, che riconosceva l'incentivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra il dipendente ricorrente e ANAS, mentre ANAS è stata condannata alle spese nei confronti dei dipendenti che hanno resistito con successo. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    la Corte dispone la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia va correttamente dedotta come nullità della sentenza o del procedimento; inoltre il motivo è inammissibile se manca specificità sulla deduzione e riproposizione dell'eccezione.

  • art. 360 c.p.c.

    vengono richiamati i corretti vizi deducibili in cassazione; è inammissibile la deduzione di una questione di giurisdizione quando in realtà si contesta un'omessa pronuncia.

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    prevede che l'incentivo sia ripartito secondo modalità e criteri stabiliti nella contrattazione decentrata e in un regolamento dell'amministrazione; è la disciplina ritenuta applicabile ratione temporis.

  • art. 18 L. n. 109/1994

    richiamato come disciplina previgente dell'incentivo, ma abrogata dal d.lgs. 163/2006; non è applicabile alla fattispecie decisa.

  • art. 5 legge n. 2248/1865 All. E

    richiamato dal ricorrente per la disapplicazione del regolamento amministrativo, ma senza utilità concreta perché la Corte di merito non aveva applicato il regolamento del 2003.

  • art. 176 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato dal ricorrente, ma in modo contraddittorio e non coerente con l'effettiva disciplina applicata dalla Corte.

  • art. 9, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 190/2002

    richiamato da una parte, ma la Corte rileva che era stato abrogato dal d.lgs. 163/2006.

  • art. 256 d.lgs. n. 163/2006

    ha abrogato la legge n. 109/1994 e il d.lgs. 190/2002 nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 257 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato per la decorrenza dell'abrogazione dell'art. 9 d.lgs. 190/2002.

  • artt. 2230 e 2233 c.c.

    sono richiamati come disciplina generale del momento rilevante del conferimento dell'incarico ai fini del compenso.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    la critica al regolamento avrebbe dovuto essere articolata come censura dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non come mera violazione di legge.

  • artt. 414, 420 e 434 c.p.c.

    sono invocati da ANAS per sostenere l'inammissibilità o la mutatio libelli della domanda avversaria, ma le censure sono reputate non specifiche.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare il mancato esame di eccezioni e per il tema della non contestazione di fatti/documenti, ma le doglianze sono respinte per difetto di specificità.

Massime di principio

  • In materia di incentivi per attività tecniche o assimilate negli appalti pubblici, il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile è quello del conferimento dell'incarico e/o della prestazione resa sotto la vigenza della disciplina e del regolamento applicabili a quel momento, non quello di regole anteriori già superate.
  • Se la domanda o l'eccezione si fonda su un regolamento amministrativo o aziendale avente natura contrattuale, la censura in cassazione non può limitarsi a denunciare una violazione di legge in modo astratto, ma deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il motivo per omessa pronuncia è inammissibile quando il ricorrente non dimostra in modo puntuale in quale fase processuale l'eccezione sia stata proposta e, se necessario, riproposta, né indica gli atti processuali rilevanti in cui essa risulti veicolata.
  • Non è ammissibile in cassazione una critica che mescoli in modo contraddittorio discipline normative tra loro incompatibili o abrogate, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare con precisione il fatto processuale e documentale da cui si pretende di desumere la diversa disciplina applicabile.
  • L'incentivo previsto dalla normativa sugli appalti pubblici ha natura retributiva e sorge al ricorrere della prestazione incentivata nei limiti stabiliti dalla normativa vigente ratione temporis e dal regolamento dell'amministrazione adottato in attuazione della legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAppalto
RamiLavoroContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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