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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01316/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di gestione di un appalto di servizi di assistenza a terra in ambito aeroportuale. La Corte d'appello aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto al trasferimento del rapporto alle dipendenze della società subentrante, in applicazione della c.d. clausola sociale prevista dal CCNL di settore, con ordine di immediato ripristino del rapporto e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.11.2016, detratto l'aliunde perceptum. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 32, comma 4, L. n. 183/2010 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere soggetta a decadenza; 2) omesso esame del fatto che il lavoratore non era stato licenziato dalla precedente impresa, con asserita mancanza di un presupposto della pretesa; 3) violazione dell'art. 25 CCNL 2.8.2013 e dell'art. H37 dell'accordo 11.12.2015, assumendo che la contrattazione collettiva attribuisse alle imprese coinvolte la facoltà di individuare il personale e le condizioni di assunzione; 4) violazione dell'art. 414 c.p.c. e dell'art. 25 CCNL, per asserita carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo quanto all'applicazione dei criteri di scelta; 5) violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., censurando la condanna al pagamento delle retribuzioni in un periodo in cui il lavoratore aveva percepito altre somme dalla precedente datrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che l'azione volta all'accertamento del diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante, in un cambio di appalto con applicazione della clausola sociale, non è soggetta alla decadenza di cui all'art. 32 L. n. 183/2010, perché non rientra né nel caso di trasferimento d'azienda né nelle altre ipotesi considerate dalla norma. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la tutela derivante dalla clausola sociale è autonoma rispetto a eventuali vicende del rapporto con il precedente datore. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza e, quanto al quinto, anche perché non confrontato con la concreta motivazione della sentenza impugnata sulla decorrenza delle retribuzioni e sulla detrazione dell'aliunde perceptum. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, L. n. 183/2010

    La decadenza ivi prevista non si applica alla domanda del lavoratore volta ad ottenere l'assunzione presso l'impresa subentrante in un cambio di appalto con clausola sociale, perché la fattispecie non coincide con il trasferimento d'azienda né con le altre ipotesi tipizzate dalla norma.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva della decadenza, ma la Corte richiama l'interpretazione già consolidata che ne esclude l'applicazione alla fattispecie.

  • art. 25 CCNL del 2.8.2013

    Richiama la clausola sociale di settore che impone, nel cambio di gestione dell'appalto, l'assunzione del personale secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.

  • art. H37 accordo dell'11.12.2015

    È la previsione collettiva specifica che disciplina il passaggio del personale negli appalti aeroportuali e i criteri oggettivi di selezione.

  • art. 414 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza dell'atto di ricorso in cassazione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione del danno/retribuzioni, ma la censura è stata respinta per inammissibilità e perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle retribuzioni e la detrazione dell'aliunde perceptum; la Corte non ha ravvisato errori nella decisione di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per affermare l'inammissibilità dei motivi che non censuravano specificamente le effettive argomentazioni della sentenza impugnata o attingevano affermazioni non contenute in essa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente conforme della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel testo; non inserito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non espressamente citato nel testo; non inserito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel cambio di gestione di un appalto, quando la pretesa del lavoratore è fondata sulla clausola sociale del contratto collettivo e mira all'assunzione presso l'impresa subentrante, la domanda non è soggetta alla decadenza prevista dall'art. 32 L. n. 183/2010, perché tale norma riguarda ipotesi diverse e tipizzate, non il semplice avvicendamento nell'appalto.
  • La tutela del lavoratore contro l'impresa subentrante in applicazione di una clausola sociale è autonoma rispetto alle eventuali vicende del rapporto con il precedente appaltatore; la mancanza di un licenziamento da parte del precedente datore non esclude di per sé l'azione nei confronti del nuovo affidatario.
  • Chi censura in cassazione una decisione di merito deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare i canoni di specificità e autosufficienza: sono inammissibili i motivi che attribuiscono alla sentenza affermazioni non contenute nel testo o che non indicano con precisione gli atti e i passi rilevanti.
  • In presenza di una clausola sociale di settore, l'impresa subentrante deve dimostrare di avere applicato i criteri oggettivi di selezione previsti dalla contrattazione collettiva; la mera allegazione di difficoltà organizzative o di procedure interne non previste come esonero non basta a sottrarsi agli obblighi assunti.
  • La condanna al pagamento delle retribuzioni o delle somme dovute in conseguenza dell'accertato diritto all'assunzione deve essere verificata tenendo conto del periodo effettivamente riconosciuto e dell'eventuale aliunde perceptum, purché la censura investa specificamente la motivazione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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