Cassazione Civile, Ordinanza n. 01340/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che sosteneva di avere svolto attività lavorativa subordinata per una società e che deduceva, inoltre, un trasferimento di ramo d'azienda mediante retrocessione tra due società, con conseguente illegittimità o nullità del licenziamento comunicatogli dalla società cessionaria. I giudici di merito hanno però ritenuto, sulla base di plurimi indizi, che non vi fosse un effettivo rapporto di lavoro subordinato, ma che il soggetto fosse in realtà amministratore di fatto ed esclusivo gestore della società di riferimento. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) omessa motivazione sulla qualificazione della domanda riconvenzionale della società convenuta come domanda di accertamento della simulazione relativa; 2) violazione delle norme sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario per mancata partecipazione al giudizio della società originaria e/o dei soci; 3) violazione delle regole sulla prova testimoniale e sulle presunzioni, assumendo l'inammissibilità di tali prove nel caso di specie; 4) omesso esame di un fatto decisivo e censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale relativa allo svolgimento del rapporto; 5) violazione della disciplina sul termine di impugnazione del licenziamento in caso di trasferimento d'azienda; 6) e 7) violazione dell'art. 2112 c.c. e omesso esame della prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la retrocessione dell'azienda. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per novità e comunque infondato, escludendo che vi fosse stata una vera domanda riconvenzionale di simulazione; ha rigettato il secondo motivo escludendo il litisconsorzio necessario, perché la questione dell'esistenza del rapporto di lavoro poteva essere risolta incidenter tantum e il cedente e il cessionario rispondevano solo in via solidale; ha respinto il terzo motivo affermando che la prova dell'esistenza o inesistenza del rapporto di lavoro subordinato è in linea di principio ammissibile per testi e per presunzioni; ha dichiarato il quarto motivo in parte inammissibile per la presenza di doppia conforme e in parte infondato; ha dichiarato inammissibili il quinto, il sesto e il settimo motivo perché assorbiti dalla ratio decisiva già accertata, ossia la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato e quindi l'insussistenza stessa di un rapporto suscettibile di continuazione ai sensi dell'art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva già respinto il reclamo contro il rigetto della domanda del lavoratore. La ratio decisiva è stata individuata nella carenza, in capo al ricorrente, di un effettivo rapporto di lavoro subordinato: tale accertamento pregiudiziale ha reso irrilevanti le censure relative al trasferimento d'azienda, alla retrocessione e alla validità del licenziamento. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di mancanza di motivazione è stata respinta perché la questione prospettata era nuova e comunque, nel merito, la contestazione della convenuta integrava una mera eccezione difensiva e non una domanda riconvenzionale autonoma.
art. 101 c.p.c.
È stata esclusa la violazione del contraddittorio, poiché la questione dell'esistenza del rapporto poteva essere trattata nel giudizio tra le parti presenti senza necessità di integrazione del contraddittorio verso terzi.
art. 102 c.p.c.
La Corte ha escluso il litisconsorzio necessario nella controversia sull'accertamento del rapporto di lavoro e sul licenziamento nell'ambito di cessione d'azienda.
art. 34 c.p.c.
L'esistenza del rapporto di lavoro, rilevante solo come presupposto della decisione, poteva essere accertata incidenter tantum in assenza di domanda di accertamento con efficacia di giudicato.
art. 2722 c.c.
È stata esclusa l'invocata preclusione probatoria, affermando che la prova dell'esistenza o inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato è in linea di principio ammissibile.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni sono utilizzabili ove abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha comunque ritenuto infondata la censura del ricorrente sulla loro inammissibilità.
art. 348-ter c.p.c.
Il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme, senza adeguata indicazione delle diverse rationes delle due decisioni di merito.
art. 360 c.p.c.
La censura ex omesso esame è stata trattata come preclusa nei limiti del ricorso per cassazione in presenza di doppia conforme.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 2112 c.c.
Le censure sul trasferimento d'azienda e sulla prosecuzione dell'attività sono state dichiarate inammissibili perché assorbite dalla preclusiva insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
art. 32, comma 4, lett. c), L. 183/2010
La doglianza sul termine di impugnazione del licenziamento è stata dichiarata inammissibile per l'assorbente carenza del rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
È richiamata come norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 47 e seguenti, L. 92/2012
Il giudizio di merito si era svolto secondo il rito speciale relativo alle controversie in materia di licenziamento.
Massime di principio
- In una controversia in cui il lavoratore agisca per far accertare un rapporto subordinato e contestare il licenziamento nell'ambito di un trasferimento d'azienda, l'accertamento preliminare dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro costituisce ratio logicamente prioritaria: se tale rapporto manca, restano assorbite le questioni sul trasferimento, sulla retrocessione e sull'impugnativa del recesso.
- La contestazione del convenuto circa l'inesistenza del rapporto di lavoro non integra necessariamente una domanda riconvenzionale, ma può costituire mera difesa o eccezione diretta a paralizzare la pretesa avversaria.
- Nel giudizio sull'esistenza o inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato non opera un divieto speciale di prova per testimoni o per presunzioni: la valutazione resta affidata alle ordinarie regole di ammissibilità e di convincimento del giudice.
- Non vi è litisconsorzio necessario per il solo fatto che l'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto possa incidere indirettamente sulla posizione di un terzo; in assenza di una domanda volta a ottenere una statuizione con efficacia di giudicato verso quel terzo, il giudice può decidere incidenter tantum.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione impugnata è sorretta da doppia conforme e il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
- Le censure relative alla disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e ai termini di impugnazione del licenziamento sono logicamente precluse quando a monte sia esclusa l'esistenza stessa di un rapporto di lavoro subordinato suscettibile di trasferimento o prosecuzione.
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