Cassazione Civile, Ordinanza n. 26049/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata accreditata aveva chiesto l'accertamento negativo dell'esistenza di un obbligo di restituire somme percepite per prestazioni rese in regime di accreditamento negli anni 2010-2013. Le aziende sanitarie avevano avviato controlli sulle prestazioni ai sensi dell'art. 8-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 e avevano richiesto l'emissione di note di credito, ritenendo recuperabili importi già corrisposti. La struttura sosteneva che tali controlli si inserissero in un procedimento sanzionatorio che avrebbe dovuto culminare in un provvedimento regionale di irrogazione della sanzione, mai adottato, con conseguente insussistenza del credito restitutorio e dell'obbligo di emettere note di credito. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d'appello aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario. L'azienda sanitaria ricorrente per cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. e norme sulla giurisdizione per erronea individuazione del petitum sostanziale; violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, assumendo la spettanza al giudice amministrativo; nullità della sentenza per difetto di motivazione; e, in via conseguenziale, censura sulla regolazione delle spese. L'azienda sanitaria di Frosinone ha proposto ricorso incidentale adesivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie accreditate non costituisce esercizio di potere autoritativo idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva amministrativa, ma integra una controversia di natura paritaria e meramente patrimoniale, attinente alla verifica dell'inadempimento e della pretesa restitutoria dell'amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché la motivazione della sentenza d'appello, basata sul richiamo a un precedente di legittimità, non presentava anomalie rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale adesivo è stato comunque respinto, applicando il principio della ragione più liquida. Le spese sono state compensate integralmente per il pregresso contrasto giurisprudenziale e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 8-octies d.lgs. n. 502 del 1992
il controllo sulle prestazioni sanitarie accreditate svolto dalle aziende sanitarie non è stato qualificato come potere autoritativo idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa esclusiva, ma come attività rilevante sul piano paritario e patrimoniale
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
la giurisdizione esclusiva amministrativa è esclusa quando la controversia riguarda un rapporto paritario e la pretesa restitutoria non deriva dall'esercizio di poteri autoritativi
art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5, c.p.c.
vengono richiamati i motivi di ricorso per giurisdizione, violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione; il vizio motivazionale è ammesso solo nei limiti del "minimo costituzionale"
invocato per lamentare l'erronea identificazione del petitum sostanziale, ma la censura non è stata accolta
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta esistente e non meramente apparente
richiamati in tema di riparto di giurisdizione e limiti del giudice di legittimità
artt. 25 e 103 Cost.
richiamati a sostegno della censura sul riparto di giurisdizione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 12 preleggi
richiamato nel definire l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il "minimo costituzionale"
Massime di principio
- Il controllo di appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese da una struttura accreditata, quando si traduce nella verifica di un preteso indebito e nella richiesta di restituzione di somme già corrisposte, non integra di per sé esercizio di potere autoritativo, ma dà luogo a una controversia di natura patrimoniale e paritaria devoluta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva non si estende alle controversie in cui l'amministrazione agisce per il recupero di somme o per la verifica di inadempimenti nell'ambito di un rapporto concessorio/accreditativo, se la pretesa non discende dall'esercizio di un potere autoritativo tipico.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è confinato alle sole anomalie motivazionali che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta sintetica o non persuasiva.
- È legittima la motivazione per relationem che richiami un precedente di legittimità ritenuto pertinente, purché la motivazione non sia del tutto mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- Quando il ricorso principale è infondato, il ricorso incidentale adesivo può essere respinto facendo applicazione del principio della ragione più liquida, senza necessità di esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità se la decisione di merito è comunque dirimente.
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