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Sentenza

Sentenza n. 2966/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.1242 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.03.2025.

Giustizia amministrativa202504322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1242 del 19 marzo 2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il loro diritto a ottenere, per gli anni scolastici rispettivamente indicati, la carta docente o altro strumento equipollente del valore di 500 euro annui, con condanna dell'amministrazione a renderla disponibile nel rispetto dei vincoli di legge. Il titolo era stato notificato al Ministero il 14 maggio 2025, non era stato impugnato ed era divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria il 19 settembre 2025. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento; ha depositato soltanto un ordine di pagamento relativo alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla carta docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta, da attivarsi entro i successivi 60 giorni su comunicazione dei ricorrenti, il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, ovvero un dirigente o funzionario delegato, con facoltà di adottare tutti gli atti necessari e di avvalersi delle strutture organizzative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo verifica l'inadempimento dell'amministrazione e ordina l'esecuzione del giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme; il termine è stato ritenuto decorso inutilmente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il richiamo alle disposizioni processuali applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'addebito dell'eventuale contributo unificato dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione a un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario quando il titolo riconosce una posizione tutelabile nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione rimane inadempiente.
  • L'inadempimento del giudicato può essere accertato sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l'amministrazione, pur costituita, non contesti specificamente il mancato adempimento.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può impartire un termine perentorio per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente nella gestione della spesa oggetto del giudicato, con facoltà di adottare gli atti necessari all'esecuzione e di coordinarsi con le strutture amministrative competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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