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Sentenza

Sentenza n. 318/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento prot. N. 33338 del 27 febbraio 2025 (Rep. Decreti N. 2132/2025), con cui l’Università degli Studi di Palermo ha approvato gli atti relativi alla “selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori ed esperti Linguistici – Lingua Italiana di madrelingua italiana da destinare alla Scuola di Lingua Italiana per stranieri del Dipartimento di Scienze Umanistiche - a tempo pieno e indeterminato”, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierno ricorrente; - della graduatoria finale di merito della selezione de qua, approvata con prot. n. 33338 del 27 febbraio 2025, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierno ricorrente; - dei D.D.G. n. 6177 del 25.06.2024, n. 6946 del 16.07.2024 e n. 7445 del 26.07.2024, n. 8042 del 07.08.2024, n. 8211 del 28.08.2024 con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura de qua, nella parte in cui la composizione della Commissione risulta illegittima; - della nota prot. n. 32511 del 26.02.2025, con cui sono stati trasmessi alla Commissione esaminatrice gli atti della procedura de qua, ove dovessero ritenersi lesivi degli interessi del ricorrente; - dell’avviso del 10 febbraio u.s., con cui la p.a. ha comunicato all’odierno ricorrente l’esito della prova scritta del concorso, nella parte in cui viola l’art. 7 del bando di concorso, ai sensi del quale: “La data, la sede e l’ora di svolgimento della prova orale saranno comunicate, almeno 20 giorni prima della data prevista, mediante avviso pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e all’indirizzo riportato all’art. 13, che varrà come notifica ufficiale”; - dell’esito della prova orale del concorso de quo, nella parte in cui il ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; - dell’avviso (di estremi non conosciuti all’odierno ricorrente) con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova orale del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova orale, con conseguente esclusione dal concorso; - del punteggio pari a 15 punti ottenuto da parte ricorrente all’esito della prova orale del concorso; - dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso, ottenuti a seguito di istanza di accesso agli atti in data 24.03.2025 e, in particolare: il verbale n. 1 del 06.08.2024 relativo alla predisposizione dei criteri di valutazione e delle modalità di svolgimento delle prove d’esame, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto delle prove; - del verbale n. 5 del 20 settembre 2024 relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso; - dei verbali n. 8 del 20 dicembre 2024 e n. 9 del 10 febbraio 2025, relativi alla correzione della prova scritta del concorso; - del verbale n. 10 del 25 febbraio 2025, relativo allo svolgimento della prova orale del concorso, nella parte in cui non contempla l’adozione della griglia di valutazione della prova sostenuta e si dà atto del giudizio di inidoneità di parte ricorrente, pari a 15 punti per la prova orale; - del verbale n. 11 del 26 febbraio 2025, nella parte in cui viene adottata la graduatoria finale del concorso, non contenente il nominativo dell’odierno ricorrente; - dell’art. 7 del bando di concorso, ai sensi del quale “la prova scritta, a contenuto teorico e/o pratico, verterà sulle attività di cui all’art. 1 del bando [...] La prova orale verterà sui medesimi argomenti della prova scritta”, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto della prova; - dell’avviso Albo n. 3053 del 22/07/2024, con cui la p.a. ha comunicato la data e la sede di svolgimento della prova scritta del concorso, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto della prova; - dell’avviso Albo n. 384 del 30.01.2025, con cui la p.a. ha comunicato la data e la sede di svolgimento della prova orale del concorso, nella parte in cui non viene reso noto l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova e non vengono specificate le materie oggetto della prova; -dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente; - della proposta di chiamata delle candidate vincitrici della selezione e del contratto di lavoro eventualmente stipulato tra l’Università di Palermo e le predette candidate; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente all’annullamento del concorso o, in subordine, la riedizione della prova orale del concorso, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; e per la condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento della selezione de qua o, in subordine, la riedizione della prova orale della procedura selettiva, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

Giustizia amministrativa202500777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e graduatoria finale della selezione per due posti di collaboratore ed esperto linguistico, nella parte in cui il candidato non è stato incluso per il mancato superamento della prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando, gli atti di nomina della commissione, i verbali, gli avvisi, il giudizio di inidoneità alla prova orale, la graduatoria finale e gli atti conseguenti, chiedendo l’annullamento della selezione oppure, in subordine, la riedizione della prova orale con una commissione diversa, nonché il risarcimento in forma specifica. Ha dedotto, anzitutto, l’illegittima composizione della commissione per mancanza di esperti nelle materie oggetto della selezione e per l’esistenza di rapporti di colleganza e collaborazione tra la presidente e le candidate vincitrici, tali da determinare un conflitto di interessi. Ha inoltre contestato lo svolgimento e la valutazione della prova orale, lamentando l’insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico, l’assenza di criteri valutativi adeguati e la mancata previa specificazione delle materie d’esame. Infine, ha dedotto la violazione del termine di preavviso di venti giorni per la convocazione alla prova orale, poiché l’elenco degli ammessi sarebbe stato comunicato soltanto quindici giorni prima della prova.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla composizione della commissione, ha ritenuto che la presidente possedesse una comprovata esperienza nella linguistica italiana e nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, desumibile dal ruolo accademico, dalle attività didattiche e dalle pubblicazioni. Ha ritenuto altresì idonea la componente esperta di letteratura tedesca, poiché l’esperienza della commissione deve essere valutata nel suo complesso e non richiede una perfetta coincidenza tra il settore scientifico-disciplinare dei commissari e la materia della selezione, essendo sufficiente la competenza in discipline non estranee alle prove. La censura di incompatibilità è stata respinta perché i rapporti professionali o di collaborazione accademica non determinano automaticamente l’obbligo di astensione: occorrono circostanze gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare una concreta influenza sulla valutazione. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Quanto alla prova orale, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione numerica, poiché la commissione aveva previamente fissato criteri ragionevoli e coerenti, relativi alla conoscenza e completezza dell’esposizione, alla precisione e chiarezza linguistica e alla capacità di analisi e contestualizzazione. Il voto numerico è stato quindi considerato sufficiente a motivare il giudizio tecnico. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata indicazione degli argomenti, poiché il bando e il verbale n. 1 individuavano gli argomenti mediante il rinvio alle attività e al profilo professionale descritti nel bando, oltre all’accertamento della lingua inglese e delle applicazioni informatiche. Infine, il TAR ha escluso la violazione del termine di venti giorni: il regolamento di Ateneo disciplinava compiutamente calendario e modalità di comunicazione, senza imporre la comunicazione nominativa prospettata dal ricorrente; la disposizione generale richiamata nel bando non era applicabile in presenza della disciplina speciale dell’Ateneo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 in favore di ciascuna delle tre parti costituite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 487/1994

    La commissione deve comprendere esperti in relazione alle materie della selezione; tale requisito è stato interpretato secondo un criterio ragionevole riferito all’esperienza complessiva della commissione.

  • art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale parametro relativo alla presenza di esperti nelle commissioni di concorso; la censura è stata respinta in ragione dell’idoneità complessiva dei componenti.

  • art. 12, comma 1, Regolamento di Ateneo n. 2468/2022

    Nella Commissione esaminatrice ci siano esperti di comprovata esperienza "in relazione al profilo da selezionare".

    La comprovata esperienza va verificata in rapporto al profilo professionale e considerando la commissione nel suo complesso, senza richiedere la perfetta coincidenza dei settori disciplinari.

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di astensione dei commissari sono state intese in senso tassativo; i rapporti di collaborazione o colleganza non comportano automaticamente incompatibilità in assenza di circostanze concrete idonee a dimostrare un’influenza sulla valutazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il voto numerico può soddisfare l’obbligo di motivazione della valutazione concorsuale quando siano stati previamente fissati criteri di valutazione sufficientemente indicativi.

  • art. 7 del bando di concorso

    La prova scritta, a contenuto teorico e/o pratico, verterà sulle attività di cui all’art. 1 del bando [...] La prova orale verterà sui medesimi argomenti della prova scritta.

    Il rinvio alle attività e al profilo professionale descritti nel bando è stato ritenuto sufficiente a individuare gli argomenti delle prove.

  • art. 7 Regolamento di Ateneo n. 2468/2022

    La disposizione disciplina il calendario delle prove e le relative comunicazioni; il termine di venti giorni riguarda il calendario reso pubblico agli ammessi alla prova orale e non impone la comunicazione nominativa prospettata dal ricorrente.

  • art. 6 d.P.R. 3/1957

    La previsione dell’avviso individuale almeno venti giorni prima della prova orale non è stata applicata perché la disciplina regolamentare di Ateneo stabiliva compiutamente modalità e tempi diversi; la ratio della disposizione è comunque individuata nella possibilità di partecipare materialmente alla prova, non nell’attribuzione di un periodo minimo di preparazione.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata respinta quale conseguenza del rigetto delle censure demolitorie.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il requisito dell’esperienza degli esperti della commissione deve essere valutato con riferimento al profilo professionale da selezionare e alla commissione nel suo complesso; non è necessaria la perfetta coincidenza tra il settore scientifico-disciplinare di ciascun commissario e la materia oggetto delle prove, purché le competenze non siano estranee alle tematiche concorsuali.
  • Nei concorsi pubblici, i rapporti di colleganza, collaborazione accademica o appartenenza al medesimo ufficio tra commissario e candidato non determinano di per sé l’obbligo di astensione. L’incompatibilità richiede una delle cause tassative previste dalla legge o, comunque, la dimostrazione di circostanze gravi, precise e concordanti idonee a evidenziare una concreta influenza sulla valutazione.
  • Il voto numerico attribuito a una prova orale è sufficiente a motivare il giudizio della commissione quando sia preceduto dalla predeterminazione di criteri ragionevoli, coerenti con la prova e sufficientemente indicativi delle modalità di graduazione del punteggio.
  • L’indicazione degli argomenti di una prova concorsuale può risultare anche dal rinvio, contenuto nel bando, alle attività e al profilo professionale da selezionare, purché tale rinvio consenta ai candidati di individuare con sufficiente chiarezza l’ambito delle conoscenze richieste.
  • Quando il regolamento speciale dell’amministrazione disciplina compiutamente tempi e modalità di convocazione alla prova orale, tale disciplina prevale sulla normativa generale richiamata dal bando in via suppletiva e nei limiti della compatibilità. Il termine di preavviso deve essere interpretato secondo la disciplina speciale applicabile e la sua funzione di garantire la partecipazione alla prova.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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