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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05023/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa appaltatrice)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria per occupazione espropriativa e illegittima occupazione di un terreno privato destinato a un programma di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito della quale erano stati condannati in solido il Comune, lo IACP e l'ATI concessionaria/esecutrice. Dopo un primo giudizio di legittimità, la causa è stata rinviata per esaminare le domande di rivalsa/regresso tra i coobbligati. In sede di rinvio la Corte d'appello ha rigettato la pretesa del Comune e dello IACP di ottenere diversa graduazione delle colpe e ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva dello IACP verso l'ATI, interpretando la clausola convenzionale di garanzia come limitata alle controversie derivanti dall'esecuzione materiale dei lavori. Lo IACP ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., sostenendo che la clausola di manleva dovesse essere letta in senso più ampio, tale da coprire tutte le conseguenze patrimoniali dannose connesse all'attuazione della concessione e non solo i contenziosi sull'esecuzione materiale delle opere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dello IACP ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata si fosse conformata alla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contratto e che il ricorso non offrisse argomenti idonei a mutare orientamento. La Corte ha ritenuto corretta la lettura della clausola contrattuale fatta dalla Corte d'appello, basata sul dato letterale e sulla collocazione sistematica della pattuizione, che giustificavano la limitazione della garanzia alle controversie riferite all'esecuzione materiale dei lavori. Conseguentemente, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del Comune di Salerno ex art. 334, comma 2, c.p.c. e ha condannato lo IACP alle spese in favore dell'ATI, compensando le spese tra IACP e Comune. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di interpretazione contrattuale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata risultava conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offriva elementi per mutare orientamento.

  • art. 1362 c.c.

    Nel ricorso si invocava la violazione dei criteri di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il dato letterale non è assoluto e va letto secondo la comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico sistematico da coordinare con gli altri indici interpretativi.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato come criterio per interpretare le clausole secondo il senso complessivo e la funzione del contratto.

  • art. 2055 c.c.

    Era stato richiamato nei gradi di merito per la ripartizione interna della responsabilità solidale tra coobbligati.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha comportato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo del Comune.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.

  • L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 653

    Richiamata nei precedenti gradi per il criterio riduttivo di calcolo del controvalore del bene avente destinazione edificatoria.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale è prioritario ma non assoluto: la comune intenzione delle parti va ricostruita coordinando dato testuale, elementi sistematici, logici e teleologici, anche quando il testo appaia chiaro solo in via prima facie.
  • Quando una clausola contrattuale è formulata in termini specifici e la sua collocazione sistematica ne conferma la portata, il giudice di merito può legittimamente attribuirle un significato restrittivo senza dover ricorrere ulteriormente a criteri ermeneutici residuali.
  • In sede di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente inadeguata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del ricorrente a quella resa dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un consolidato orientamento della Corte e il ricorrente non prospetta argomenti idonei a richiederne il mutamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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