Cassazione Civile, Ordinanza n. 32070/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella esattoriale emessa per il recupero di somme corrisposte per spese di giustizia in favore del difensore del ricorrente, a seguito della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione contro la cartella, sostenendo che il provvedimento di revoca non gli fosse stato notificato o comunicato e che, quindi, egli potesse contestarlo davanti al tribunale ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011; lamentava inoltre la mancanza di motivazione della cartella e l'irrilevanza dell'assoluzione in sede penale dai reati richiamati dal tribunale a fondamento della revoca. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che l'unico rimedio fosse il ricorso per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 113 e 136 d.P.R. n. 115/2002, dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 615 c.p.c., oltre all'omesso esame del difetto di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione. Ha affermato che, anche quando la cartella esattoriale abbia funzione recuperatoria e presupponga la revoca del patrocinio a spese dello Stato, il destinatario può proporre opposizione al tribunale per contestare la pretesa di recupero e, indirettamente, la correttezza del provvedimento presupposto, specie quando la revoca non sia stata notificata. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
è richiamato come rimedio alternativo al ricorso per cassazione per contestare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte evidenzia che l'opposizione davanti al tribunale resta esperibile anche in tale materia
è indicato dalla corte d'appello come unico rimedio, ma la Cassazione precisa che non esclude l'opposizione al tribunale quando si contesti la cartella esattoriale con funzione recuperatoria
è richiamato dal ricorrente come forma processuale dell'opposizione proposta davanti al tribunale
è evocato per qualificare l'opposizione come opposizione all'esecuzione contro la pretesa azionata in cartella
artt. 79, 95 e 136 d.P.R. n. 115/2002
sono richiamati nel secondo motivo in relazione ai presupposti e alla revoca del patrocinio a spese dello Stato
è menzionato per distinguere la fattispecie da quella dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e ausiliari del giudice
art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
è citato per richiamare l'orientamento penale secondo cui il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale sulla decorrenza della revoca riguarda la cognizione delle sezioni penali
non è citato espressamente nel testo della decisione
Massime di principio
- Quando una cartella esattoriale è emessa per il recupero di somme derivanti dalla revoca del patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione all'esecuzione davanti al tribunale è ammissibile per contestare la pretesa recuperatoria e, in via mediata, il presupposto della revoca.
- La notificazione della cartella può fungere da atto idoneo a rendere nota la revoca del beneficio, consentendo al destinatario di far valere in sede oppositiva le proprie contestazioni sulla correttezza del provvedimento presupposto.
- Non è corretto ritenere che il ricorso per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002 sia l'unico rimedio esperibile in presenza di una cartella recuperatoria, poiché la tutela oppositiva davanti al giudice ordinario resta praticabile secondo la natura della pretesa azionata.
- Nell'opposizione all'esecuzione va verificata la competenza per materia in relazione alla sostanza della pretesa azionata, che nel recupero di somme per patrocinio a spese dello Stato radica la competenza del tribunale e non del giudice di pace.
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