Sentenza del 11/06/2019 n. 757 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Annullamento di sentenza appellata - Ammissibilità dell'appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con contestazioni IRES e IVA e irrogazione di sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società sulla base di una presunta violazione degli artt. 2 e 23 del Codice dell'amministrazione digitale, ritenendo che l'avviso fosse stato sottoscritto digitalmente e notificato in forma cartacea. L'Agenzia ha impugnato la sentenza per travisamento dei fatti e ultrapetizione, sostenendo che l'avviso era stato sottoscritto autograficamente e che la questione sulla violazione del CAD non era mai stata sollevata dalla società. La società ha aderito a tali censure, riproponendo però le proprie eccezioni, tra cui l'inesistenza della notifica dell'avviso impoesattivo. È stata inoltre contestata l'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia, perché sottoscritto da un dirigente asseritamente privo di legittimazione.
La decisione
La Commissione ha dichiarato ammissibile l'appello dell'Agenzia, poiché il dirigente che aveva sottoscritto l'atto ha prodotto una delega di firma del Direttore generale, comprendente la trattazione delle controversie, la rappresentanza in giudizio e la sottoscrizione degli atti processuali. Ha quindi dichiarato nulla la sentenza di primo grado per travisamento dei fatti e vizio di ultrapetizione, poiché aveva deciso sulla base di un'eccezione mai proposta. Esaminando il motivo riproposto dalla società, ha ritenuto che l'avviso fosse un atto impoesattivo primario, il cui perfezionamento richiede una notificazione formale tramite un agente notificatore. La semplice spedizione diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento non è stata ritenuta sufficiente. Ne è derivata l'inesistenza giuridica dell'avviso e l'improduttività dei suoi effetti. L'avviso di accertamento è stato pertanto dichiarato nullo; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 29 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010
Gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.
La norma disciplina l'accertamento esecutivo, che riunisce in un unico atto la funzione impositiva, quella di titolo esecutivo e quella di precetto. Per l'atto impoesattivo primario, la notificazione è elemento costitutivo e deve precedere la produzione degli effetti esecutivi.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata per la notificazione degli atti tributari tramite messi notificatori.
La notificazione dell'atto impoesattivo primario deve avvenire secondo le forme proprie della notificazione degli atti tributari, con l'intermediazione dell'organo notificatorio e la redazione della relata.
Art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
La sentenza di primo grado aveva fondato la decisione su una presunta violazione di questa disposizione, ma il giudice d'appello ha rilevato che la relativa eccezione non era stata proposta dalla società e che la ricostruzione fattuale della sentenza era errata.
Art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Anche la presunta violazione di questa norma era stata esaminata d'ufficio dal giudice di primo grado, integrando ultrapetizione, oltre a fondarsi sull'erronea affermazione che l'avviso fosse stato sottoscritto digitalmente.
Art. 89, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986
Disposizione richiamata dall'accertamento per la tassazione di interessi attivi, ma non esaminata nel merito, poiché la decisione sull'inesistenza dell'avviso ha assorbito le ulteriori questioni.
Art. 19 e art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
Norme richiamate per le contestazioni IVA relative alla detrazione indebita e all'errata fatturazione, rimaste assorbite dalla declaratoria di nullità dell'avviso.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 56 del D.P.R. n. 633/1972
Norme richiamate dalla società in relazione alla validità formale e motivazionale dell'atto tributario, ma non esaminate per effetto dell'accoglimento della censura relativa alla notificazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza decide su un'eccezione mai proposta dalle parti, può configurarsi ultrapetizione; se inoltre ricostruisce erroneamente i fatti decisivi, la sentenza può essere annullata per travisamento dei fatti.
- L'impugnazione sottoscritta da un dirigente dell'Agenzia delle Entrate è ammissibile se viene prodotta una delega di firma valida e sufficientemente ampia, rilasciata dal soggetto competente e comprendente la rappresentanza processuale e la sottoscrizione degli atti giudiziari.
- Per gli atti impoesattivi primari, la notificazione non è un adempimento meramente formale, ma costituisce un elemento necessario per il perfezionamento dell'atto e per la produzione dei suoi effetti esecutivi.
- La semplice spedizione diretta dell'avviso impoesattivo primario tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere ritenuta insufficiente quando la legge richiede una notificazione formale tramite un agente notificatore.
- In tale impostazione, il difetto di notificazione dell'atto impoesattivo primario comporta l'inesistenza giuridica dell'atto e dei suoi effetti, senza possibilità di sanatoria mediante il raggiungimento dello scopo o altre forme di equipollenza.
- Se l'atto è dichiarato inesistente o nullo per un vizio preliminare decisivo, il giudice può non esaminare le contestazioni sostanziali relative a imposte, detrazioni, sanzioni e motivazione dell'accertamento.
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