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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19459/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un professionista, residente stabilmente in Spagna secondo la sua prospettazione, aveva presentato all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle ritenute alla fonte operate da un’università italiana sui compensi percepiti negli anni 2012 e 2013 per attività di visiting professor. L’istanza era stata respinta; il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado, ma la CTR, in appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda. Il giudice regionale aveva ritenuto decisiva l’iscrizione del contribuente nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, applicando l’art. 2, comma 2, TUIR e affermando che tale dato precludeva ulteriori accertamenti sulla residenza fiscale. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione della Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni, degli artt. 2 e 169 TUIR, dell’art. 75 D.P.R. 600/1973 e dell’art. 117 Cost., per avere la CTR attribuito rilievo esclusivo all’iscrizione anagrafica interna ignorando il criterio convenzionale del domicilio/centro degli interessi vitali; 2) violazione degli artt. 67 e 163 TUIR e dell’art. 53 Cost., per la sostanziale doppia imposizione derivante dal doppio prelievo in Italia e in Spagna; 3) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, per avere ritenuto recessiva la residenza estera e il centro degli interessi in Spagna rispetto alla mancata cancellazione anagrafica italiana.

La decisione

La Corte ha respinto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della CTR chiara, lineare e non affetta da anomalie motivazionali; ha accolto il primo motivo, ritenendo decisiva la mancata considerazione della disciplina convenzionale Italia-Spagna sulla residenza fiscale e sui professori invitati da università estere; ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i criteri della Convenzione internazionale, che prevalgono sulla disciplina interna quando più favorevoli al contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo e il secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.

    è utilizzato per denunciare un preteso vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 2, comma 2, TUIR

    la CTR vi ha fatto riferimento per fondare la residenza fiscale in Italia sull’iscrizione anagrafica; la Cassazione rileva però che la sua applicazione non può prescindere dalla disciplina convenzionale internazionale.

  • art. 169 TUIR

    le disposizioni del TUIR si applicano anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione solo se più favorevoli al contribuente.

  • art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma motivazione decisoria nel testo.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    impone il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione contro le doppie imposizioni.

  • art. 4 della Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni

    stabilisce i criteri convenzionali per determinare la residenza fiscale in caso di conflitto tra Stati contraenti, attribuendo rilievo anche al domicilio e al centro degli interessi vitali.

  • art. 20 della Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni

    prevede l’esenzione nello Stato ospitante, per un periodo non superiore a due anni, delle remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente che insegni su invito di un istituto di insegnamento superiore dell’altro Stato.

  • art. 67 TUIR

    richiamato nel secondo motivo per la prospettata erronea imposizione del reddito, senza specifica autonoma statuizione decisoria nel testo.

  • art. 163 TUIR

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la violazione della disciplina interna in tema di tassazione, senza autonoma trattazione decisoria.

  • art. 53 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla doppia imposizione e sulla capacità contributiva.

  • art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza di appello, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai requisiti della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4) del D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel terzo motivo quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    indica il potere di cassare con rinvio la sentenza impugnata.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio e la enunciazione dei principi di diritto cui il giudice del rinvio deve uniformarsi.

  • art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il rinvio al giudice tributario di secondo grado.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    regola la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità rimessa al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • In materia di residenza fiscale, quando opera una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, la disciplina pattizia prevale sulla norma interna sulla residenza anagrafica, per effetto della specialità dell’accordo e del vincolo derivante dall’art. 117 Cost.
  • La mera iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente non può essere considerata criterio esclusivo e preclusivo di ogni ulteriore accertamento quando la convenzione applicabile richieda la verifica del domicilio, del centro degli interessi vitali o di altri criteri convenzionali.
  • Se il giudice di merito omette del tutto di applicare la disciplina convenzionale rilevante e decide solo sulla base del criterio interno, la sentenza è affetta da violazione di legge.
  • La motivazione non è viziata da nullità solo perché il giudice attribuisce prevalenza a un dato normativo ritenuto decisivo: il vizio sussiste soltanto in presenza di motivazione apparente, illogica o contraddittoria in modo radicale.
  • Le norme interne del TUIR operano in materia di residenza fiscale anche in deroga agli accordi internazionali solo se più favorevoli al contribuente; in caso contrario, deve essere applicata la convenzione.
  • Nei rapporti tra Italia e Spagna, per i docenti invitati da università dell’altro Stato, l’art. 20 della Convenzione può escludere la imponibilità nello Stato ospitante delle remunerazioni percepite per l’attività di insegnamento entro il limite temporale previsto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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