Cassazione Civile, Ordinanza n. 34561/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore impiegato dal 1990 con una serie di contratti a tempo determinato presso un ente regionale di sviluppo agricolo aveva chiesto il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine, deducendo la reiterazione illegittima dei rapporti. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d’appello aveva riformato la decisione e respinto la pretesa. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione della disciplina sui contratti a termine nel settore agricolo e nel pubblico impiego privatizzato, sostenendo: che la stagionalità non sarebbe stata requisito necessario per la legittimità dei contratti nell’agricoltura; che egli non svolgeva mere mansioni di operaio agricolo stagionale ma attività più ampie e non necessariamente stagionali (uso di macchine agricole e automezzi, officina, manutenzione, lavori forestali e di protezione civile, collaborazione con il servizio di meccanizzazione agricola); che la corte territoriale non aveva accertato in concreto la natura agricola e stagionale delle mansioni ed aveva ingiustamente escluso l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro; che, inoltre, il richiamo alla normativa regionale siciliana non poteva giustificare una deroga alla disciplina statale sui termini massimi e sulle conseguenze della reiterazione dei contratti a termine.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di appello e rinviando alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione affinché riesamini il merito e provveda anche sulle spese di legittimità. Ha affermato due principi centrali: l’ente datore di lavoro è un ente pubblico non economico e non un imprenditore agricolo, quindi ai suoi contratti a termine non si applicano le deroghe previste per i datori di lavoro dell’agricoltura; inoltre, la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto, che devono risultare dalla causale contrattuale e, in caso di contestazione, essere provate dal datore di lavoro. La decisione di merito della corte d’appello è stata quindi cassata per nuovo esame alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 5, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001
"art. 5, comma 4 bis e comma 4 ter"
La deroga al limite massimo di trentasei mesi per i contratti a termine riguarda solo le attività stagionali e non consente eccezioni fondate su generiche esigenze del settore agricolo; la causale contrattuale deve indicare la stagionalità quando il rapporto vi è ricondotto.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
La disciplina speciale per i datori di lavoro dell’agricoltura si applica solo alle imprese effettivamente agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c., non a un ente pubblico non economico con finalità pubblicistiche più ampie.
Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina successiva dei contratti a termine, ma nel caso concreto non assume una funzione autonoma nella motivazione decisoria.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
Conferma la continuità della disciplina sulle attività stagionali, mantenendo ferma la necessità di una tipizzazione delle attività che giustificano la deroga.
art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015
"art. 29, comma 1, lett. B)"
La disciplina agricola speciale continua a riferirsi ai rapporti con imprese agricole, non con enti pubblici non economici estranei alla nozione di imprenditore agricolo.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata come parametro eurounitario della disciplina sul lavoro a termine e sull’abuso della successione dei contratti.
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
Il richiamo contrattuale non basta, da solo, a trasformare la natura del datore di lavoro né a rendere legittima una deroga priva di effettiva stagionalità delle mansioni.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Per i rapporti con la pubblica amministrazione resta applicabile la disciplina del pubblico impiego privatizzato e, in caso di contratto a termine illegittimo, la verifica deve avvenire nel rispetto della normativa speciale sul lavoro pubblico.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla tutela contro l’abuso del termine, ma non è centrale nella ratio decidendi espressa in ordinanza.
Definisce l’imprenditore agricolo; l’ente datore di lavoro non vi rientra perché persegue finalità pubbliche e non esercita come oggetto esclusivo o principale un’attività agricola imprenditoriale.
L’elencazione delle attività stagionali è tassativa e non estensibile in via analogica; la stagionalità deve essere tipizzata e specificamente ricorrente.
Il richiamo a tale legge regionale è ritenuto inconferente perché non può derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine e alla relativa contrattazione collettiva.
Legge istitutiva dell’ente, rilevante per qualificarne la natura di ente pubblico non economico e per escluderne la natura imprenditoriale.
Amplia alcune competenze dell’ente in materia di assistenza tecnica e promozione agricola, senza mutarne la natura pubblicistica non economica.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per affermare che, nel pubblico impiego privatizzato, l’esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto solo alle corrispondenti retribuzioni, non all’acquisizione definitiva della qualifica.
La deroga sul limite di durata dei contratti stagionali non incide sull’obbligo di indicare in contratto la causale giustificativa dell’apposizione del termine.
Massime di principio
- Un ente pubblico non economico non diventa imprenditore agricolo solo perché svolge attività o servizi in ambito agricolo e utilizza contratti di lavoro privatistici; ciò che conta è la sua disciplina istitutiva e la finalità pubblicistica complessiva.
- Le deroghe alla disciplina generale del contratto a termine in materia agricola sono di stretta interpretazione: operano solo per attività stagionali in senso stretto e tipizzate, non per attività continuative o per esigenze organizzative permanenti.
- Quando il rapporto è giustificato come stagionale, la causale contrattuale deve esplicitare la stagionalità delle prestazioni; in caso di contestazione, spetta al datore di lavoro provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente ad attività effettivamente stagionali.
- La naturale ciclicità del settore agricolo non basta a giustificare la reiterazione indefinita di contratti a termine: le attività continuative di custodia, manutenzione o preparazione dell’attività produttiva richiedono, se stabili, un rapporto a tempo indeterminato.
- La contrattazione collettiva può individuare attività stagionali solo in modo specifico e tassativo, senza estendere in via analogica la deroga oltre i casi espressamente previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34397/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34402/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34405/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34410/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34414/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34418/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →