Cassazione Civile, Ordinanza n. 34418/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il compenso dovuto a un docente che aveva svolto l'incarico di coordinatore provinciale per l'educazione fisica, con esonero dall'insegnamento e distacco presso l'ufficio scolastico provinciale. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle ore eccedenti l'orario settimanale previsto dall'art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, applicando la maggiorazione del 10% per sei ore settimanali per dodici mensilità, e aveva ritenuto non applicabili, in senso peggiorativo, le discipline successive contenute in accordi e intese integrative che prevedevano un compenso forfetario di euro 6.000 annui. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 30 del CCNL per il comparto scuola, dell'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 209/1987, dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 399/1988 e dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'incarico di coordinatore provinciale, con collocamento presso l'ufficio scolastico provinciale, comportasse l'applicazione dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali dell'ufficio di destinazione e non il mantenimento dell'orario docente di 18 ore, con conseguente insussistenza di ore eccedenti da compensare come tali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo del ricorso. Ha interpretato l'art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 nel senso che, per i docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica, il compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali deve essere corrisposto con la maggiorazione del 10%, entro il limite massimo di 6 ore settimanali, secondo una disciplina differenziata rispetto ad altre attività complementari. Ha escluso che la contrattazione integrativa o le intese successive potessero derogare in senso peggiorativo alla previsione del CCNL, evidenziando che la specifica attività dei coordinatori provinciali non è attività di docenza, è estranea al POF e ai progetti della singola istituzione scolastica, e va quindi remunerata secondo la disciplina del comma 3 dell'art. 87. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Regola in modo differenziato il compenso per le ore eccedenti: per i coordinatori provinciali per l'educazione fisica spetta la maggiorazione del 10% sulle ore oltre le 18 settimanali, entro il limite di 6 ore, con disciplina autonoma rispetto ad altre attività complementari.
art. 77 CCNL Comparto Scuola
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di contratto collettivo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina specifica dell'art. 87.
art. 30 CCNL Comparto Scuola
Non contiene una delega utile a consentire alla contrattazione integrativa di derogare in peius alla disciplina del compenso prevista dall'art. 87 per i coordinatori provinciali, secondo la lettura accolta dalla Corte di merito e confermata dalla Cassazione.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 209/1987
Richiamato dal Ministero tra le norme violate nella doglianza, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della disciplina contrattuale collettiva applicabile.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 399/1988
Norma richiamata dal ricorrente; non ha condotto a una diversa qualificazione del rapporto o dell'orario applicabile.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Norma richiamata dal ricorrente; non è stata ritenuta idonea a sovvertire la disciplina del CCNL sul compenso delle ore eccedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando il contratto collettivo disciplina in modo espresso e differenziato il compenso per prestazioni eccedenti, l'interprete deve attenersi al dato testuale e sistematico della clausola, senza sovrapporre criteri diversi ricavati dalla mera collocazione funzionale del lavoratore presso un ufficio diverso da quello di provenienza.
- La contrattazione integrativa o accordi successivi non possono derogare in peius a una previsione del CCNL se non esiste una delega espressa o comunque un fondamento negoziale chiaro che consenta tale modifica.
- Per qualificare la prestazione ai fini del compenso, rileva la specifica natura dell'attività svolta: se essa non integra attività di docenza ed è estranea al POF e ai progetti della singola istituzione scolastica, trova applicazione la disciplina speciale prevista per quella figura.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione di norme collettive è infondata se la lettura prospettata dal ricorrente è incompatibile con il tenore letterale e con la ratio della disposizione contrattuale invocata.
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