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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34397/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore del trasporto aereo, stipulato il 1.6.2009 e prorogato il 25.8.2009 fino al 30.11.2009. Nei gradi di merito era stata dichiarata l’illegittimità della proroga per omessa specificazione delle ragioni e, in seguito, in sede di rinvio, la Corte d’appello aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto, con costituzione di un rapporto a tempo indeterminato fin dall’origine e condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento di un’indennità risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione del giudicato interno e dei limiti del rinvio, sostenendo che la Corte di rinvio avesse riesaminato anche la validità del contratto originario, già coperta da giudicato quanto al rispetto dei limiti di contingentamento; con il secondo ha denunciato violazione delle regole sull’onere della prova e sulla non contestazione, assumendo che il lavoratore non avesse allegato specificamente il superamento della percentuale; con il terzo ha censurato la mancata valorizzazione della documentazione prodotta e il mancato ricorso ai poteri istruttori officiosi; con il quarto ha denunciato l’omesso esame di un documento contenente le liste nominative dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 368/2001. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse violato il dictum della precedente ordinanza di cassazione e il giudicato formatosi sul contratto originario, estendendo indebitamente l’accertamento alla validità del contratto iniziale invece di limitarsi alla sola proroga. Ha inoltre ritenuto omesso l’esame di un documento decisivo, già prodotto e discusso tra le parti, dal quale sarebbero emersi i dati rilevanti per verificare i limiti percentuali di contingentamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinché verifichi soltanto la legittimità della proroga del 25.8.2009, con riferimento ai limiti temporali e percentuali, e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 368/2001

    contratti a termine nel trasporto aereo con limiti temporali e percentuali

    nel trasporto aereo il contratto a tempo determinato è consentito senza necessità di specificazione delle ragioni, purché siano rispettati i limiti legali di durata e contingentamento e gli obblighi di comunicazione previsti

  • art. 4 d.lgs. 368/2001

    omessa specificazione delle ragioni

    richiamato come base della precedente declaratoria di illegittimità della proroga per difetto di causale, poi superata dal controllo di legittimità della Cassazione sulla disciplina speciale dell’art. 2

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato ai fini del giudicato interno e dei limiti dell’accertamento in sede di rinvio

  • art. 343 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la mancata impugnazione incidentale di un capo della decisione di primo grado

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che le eccezioni già sollevate in primo grado potevano essere riproposte in appello senza appello incidentale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sul rispetto dei limiti percentuali di contingentamento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle allegazioni e della documentazione non contestata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri ufficiosi del giudice del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in relazione all’ammissione di nuove prove in appello nel rito del lavoro

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il profilo della motivazione della decisione

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno per acquiescenza parziale

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per delimitare il giudizio di rinvio

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per i poteri del giudice di rinvio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale fondamento dell’efficacia del giudicato sostanziale

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente ai limiti segnati dalla pronuncia rescindente e non può riesaminare capi della decisione coperti da giudicato interno o sostanziale.
  • Quando la cassazione annulla una sentenza solo su uno specifico segmento della fattispecie, il rinvio resta circoscritto a quel segmento e non si estende ad aspetti già definitivamente accertati nei gradi di merito.
  • L’omesso esame di un documento decisivo, già ritualmente prodotto e discusso tra le parti, integra vizio denunciabile in cassazione se il documento contiene dati idonei a incidere in modo determinante sulla decisione.
  • Nel controllo sulla legittimità di un contratto a termine speciale, la verifica dei limiti legali deve essere condotta con riferimento al parametro effettivamente rilevante dalla norma e dal dictum di rinvio; non è consentito sostituire tale verifica con accertamenti diversi o più ampi.
  • La ripartizione dell’onere probatorio va calibrata sulla specifica allegazione in causa e sul contenuto del fatto costitutivo o impeditivo dedotto, ma il giudice non può ignorare documenti già acquisiti che siano decisivi per accertare il rispetto di limiti quantitativi di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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