Cassazione Civile, Ordinanza n. 34414/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente per il pagamento di un incentivo economico connesso all'attività svolta nell'ambito di un appalto di lavori pubblici. La società, dopo aver proposto opposizione al decreto, è risultata soccombente in appello: la Corte territoriale ha ritenuto spettante l'incentivo al lavoratore per l'attività di responsabile unico del procedimento nell'ufficio di alta sorveglianza, richiamando l'art. 18 della legge n. 109/1994, l'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, il regolamento interno del 2003 e l'art. 15 del capitolato speciale d'appalto. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme richiamate, sostenendo che l'incentivo sarebbe dovuto solo per attività di progettazione, non per l'attività di alta sorveglianza svolta dal dipendente; ha inoltre contestato che tale attività fosse ricompresa nel regolamento interno e nel capitolato, assumendo che l'alta sorveglianza non rientrasse nella ratio premiale della normativa sugli incentivi tecnici. Il controricorso del lavoratore è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha affermato che la disciplina richiamata prevede una somma percentualmente determinata da ripartire, secondo contrattazione decentrata e regolamento dell'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli altri incaricati tecnici, sicché l'incentivo può spettare anche al RUP. La censura della società è stata giudicata infondata perché, in sostanza, mirava a contestare l'interpretazione del regolamento interno e del capitolato d'appalto, attività riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o per vizi motivazionali nei limiti di legge; nel caso concreto, tali limiti non erano stati rispettati. La Corte ha inoltre rilevato che il capitolato prevedeva espressamente la coincidenza tra responsabile dell'ufficio di alta sorveglianza e RUP, con svolgimento di tutti i compiti e funzioni assegnati dalla normativa e dagli atti contrattuali. Spese compensate per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 L. n. 109/1994
La disposizione prevede un incentivo tecnico da ripartire, secondo criteri fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento dell'amministrazione, anche a favore del responsabile unico del procedimento e degli altri incaricati tecnici.
D.M. n. 555/1999
È richiamato come regolamento di ripartizione del compenso incentivante; essendo fonte regolamentare, la sua interpretazione è riservata al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
Conferma la previsione di corrispettivi e incentivi per la progettazione e la ripartizione tra i soggetti tecnici indicati dalla norma, incluso il RUP.
art. 15 del capitolato speciale d'appalto
"il responsabile dell'ufficio di alta sorveglianza coincide con il responsabile unico del procedimento e svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla vigente normativa e dagli atti contrattuali"
La clausola è letta come idonea a ricomprendere il ruolo del lavoratore nel perimetro delle attività incentivate e a confermare la spettanza del compenso.
Il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni è inammissibile per tardività.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata ai sensi della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli incentivi tecnici previsti per gli appalti pubblici possono spettare non solo ai progettisti, ma anche al responsabile unico del procedimento, se la normativa applicabile e il regolamento dell'amministrazione lo includono tra i destinatari della ripartizione.
- L'interpretazione di regolamenti interni e clausole contrattuali o capitolari è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione nei limiti consentiti, non mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura plausibile.
- Quando una clausola contrattuale o un regolamento ammettono più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità sostituire la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito, purché quest'ultima sia ragionevole e coerente con il testo.
- Le fonti regolamentari e gli atti negoziali non sono direttamente riesaminabili in cassazione nel merito, ma soltanto nei limiti del controllo sulla corretta applicazione dei canoni ermeneutici e sui vizi motivazionali tipizzati.
- Se il capitolato di appalto collega espressamente una funzione di alta sorveglianza al responsabile unico del procedimento, tale previsione può fondare la spettanza dell'incentivo previsto dalla disciplina sugli appalti pubblici, ove la norma rinvii alla regolazione interna per la ripartizione delle somme.
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