Cassazione Civile, Ordinanza n. 34410/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrenti)
La controversia
La Corte era investita di un procedimento di correzione di errore materiale relativo a un'ordinanza camerale già pubblicata. Nel testo emerge che, all'esito dell'adunanza del 14.12.2021, erano state pubblicate due ordinanze: una correttamente riferita al procedimento r.g. n. 21128/2020, con esatto numero di registro e corrette parti, e un'altra riferita al diverso procedimento r.g. n. 21011/2020, ma con numerazione, parti e motivazione riconducibili all'altro fascicolo. L'istanza mirava dunque a correggere l'asserito errore materiale. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza n. 1811/2022, relativa al procedimento della ricorrente, era già correttamente formata e pubblicata, sicché non sussisteva alcuna incertezza o errore da emendare. Parallelamente, il provvedimento realmente viziato riguardava l'altro procedimento e per esso era stata già fissata una nuova adunanza camerale per la rinnovazione del provvedimento. Ne consegue che il ricorso/correzione era privo di oggetto quanto al fascicolo della ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza d'ufficio di correzione di errore materiale, osservando che l'ordinanza n. 1811/2022 era correttamente riferita al procedimento r.g. n. 21128/2020, con esatta indicazione delle parti e del numero di registro generale. Ha inoltre dato atto che il diverso procedimento r.g. n. 21011/2020, oggetto del provvedimento erroneo, sarebbe stato trattato in una nuova adunanza camerale. Quanto alle spese, la Corte ha escluso ogni provvedimento, richiamando la natura amministrativa del procedimento di correzione, che non consente di individuare una parte vittoriosa o soccombente.
Norme richiamate
Richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale e per la riserva di deposito del provvedimento nei termini previsti dalla disciplina del procedimento camerale.
Citato come fonte modificativa dell'art. 380 bis.1 c.p.c. in relazione alla gestione del procedimento camerale.
Norme implicitamente evocate dal procedimento di correzione dell'errore materiale, che la Corte tratta come procedimento di natura amministrativa e non contenziosa.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale presuppone l'effettiva sussistenza di un errore meramente estrinseco nel provvedimento da emendare; se il provvedimento risulta già correttamente riferito al procedimento e alle parti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere.
- Quando un provvedimento reca motivazione, dispositivo e indicazioni riferiti integralmente a un diverso giudizio e a soggetti differenti, il vizio non integra un semplice errore materiale ma una nullità radicale o inesistenza giuridica, che impone la rinnovazione del provvedimento nel procedimento corretto.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si liquidano le spese, perché si tratta di un procedimento di natura amministrativa, privo di una vera soccombenza processuale.
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